Cassazione Civile, Ordinanza n. 19173/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una lunga sequenza di contratti a tempo determinato intercorsi tra una agenzia regionale pugliese e una lavoratrice dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2017. Il giudice di merito aveva riconosciuto alla lavoratrice il risarcimento del danno da abusivo ricorso al termine e, inoltre, la ricostruzione della carriera con computo dell’anzianità maturata nei periodi a termine ai fini della progressione economica e di carriera. L’agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) deduceva violazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, della L.R. Puglia n. 3/2010 e dell’art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, sostenendo che l’intervenuta assunzione a tempo indeterminato avesse efficacia sanante e dovesse escludere il risarcimento; 2) deduceva violazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e del CCNL Funzioni Locali, lamentando che il personale a termine fosse già compensato con un elemento retributivo aggiuntivo e che non potesse ottenere il riconoscimento dell’anzianità come il personale stabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sull’efficacia sanante della stabilizzazione, perché l’immissione in ruolo non risultava causalmente collegata alla reiterazione abusiva dei contratti a termine, ma avvenuta in applicazione di una specifica previsione regionale e del diritto di precedenza per gli operai stagionali forestali, quindi senza funzione di rimedio all’illecito. Ha ritenuto infondata anche la doglianza sulla progressione di carriera, affermando che, in base alla clausola 4 dell’accordo quadro e alla giurisprudenza richiamata, l’anzianità maturata con contratti a termine va computata nella medesima misura del personale assunto a tempo indeterminato quando le mansioni svolte siano identiche; nel caso concreto, l’ente non aveva allegato differenze nelle modalità di lavoro e la deduzione sul diverso trattamento economico era comunque nuova e quindi inammissibile. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e distrazione in favore dei difensori antistatari, oltre agli effetti dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge nei due motivi di ricorso.
art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la successiva stabilizzazione avrebbe escluso il diritto al risarcimento; la Corte ha escluso che nel caso concreto la stabilizzazione avesse efficacia sanante.
L.R. Puglia 25 febbraio 2010, n. 3
La Corte ha valorizzato la previsione regionale che ha consentito l’assunzione a tempo indeterminato per gli operai stagionali forestali in base al diritto di precedenza e a una soglia di giornate lavorative, ritenendola non collegata alla sanatoria dell’abuso del termine.
art. 28, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Norma richiamata nel primo motivo; non ha condotto ad accoglimento della censura perché la stabilizzazione non era ricollegabile alla reiterazione abusiva.
clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
La Corte l’ha interpretata come norma di diretta applicazione che impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere l’anzianità maturata a termine ai fini della progressione stipendiale e di carriera, in assenza di differenze nelle mansioni svolte.
direttiva 1999/70/CE
Richiamata come fonte europea di tutela contro l’abuso del lavoro a termine e a sostegno della parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.
art. 5, comma 4-quinquies, d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368
È evocato come base del diritto di precedenza posto a fondamento dell’assunzione a tempo indeterminato, quindi come fattore non idoneo a collegare la stabilizzazione alla sanzione dell’abuso.
art. 1, comma 40, l. 24 dicembre 2007, n. 247
Citato quale norma che ha inserito il diritto di precedenza richiamato dalla disciplina applicata al caso.
art. 12, comma 2, lett. b), L.R. Puglia n. 3/2010
Norma regionale che prevede l’assunzione degli operai stagionali forestali al raggiungimento della soglia di giornate lavorative; la Corte la considera applicabile indipendentemente dall’abusiva reiterazione dei contratti.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La stabilizzazione successiva del lavoratore a termine esclude il risarcimento del danno da abusivo ricorso al contratto a tempo determinato solo se costituisce misura sanzionatoria direttamente e causalmente collegata alla reiterazione illegittima dei contratti, e non quando derivi da una distinta previsione normativa o da un autonomo diritto di precedenza.
- In caso di abuso del lavoro a termine nella pubblica amministrazione, il danno cd. comunitario può essere liquidato secondo criteri che operano anche come agevolazione dell’onere probatorio del lavoratore, in coerenza con la funzione dissuasiva richiesta dal diritto dell’Unione.
- La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone il principio di non discriminazione: a parità di mansioni, l’anzianità maturata con contratti a termine deve essere computata ai fini della progressione stipendiale e di carriera nella stessa misura prevista per il personale assunto ab origine a tempo indeterminato.
- Per escludere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata a termine non è sufficiente invocare la sola diversità della modalità di reclutamento; occorrono oggettive differenze nelle funzioni o nelle modalità di lavoro svolte.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, neppure quando siano prospettate per contestare la ricostruzione dell’anzianità o del trattamento economico.
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