Cassazione Civile, Ordinanza n. 36847/2021 del 26/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento notificati per gli anni d'imposta 2001 e 2002, con cui l'Ufficio aveva determinato induttivamente i redditi facendo riferimento, tra l'altro, a dati anagrafici e alla situazione contributiva previdenziale, a fronte dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. La Commissione provinciale aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti; la Commissione regionale aveva poi rigettato l'appello del contribuente. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre gruppi di censure: 1) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e dell'art. 33 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR accolto la richiesta di discussione in pubblica udienza, per avere deciso in camera di consiglio e per non avere disposto il rinvio per legittimo impedimento del difensore; 2) omesso esame e violazione di legge con riferimento alla motivazione degli avvisi, sostenendo che la partita IVA era stata aperta solo nel 2005 e quindi non poteva giustificare accertamenti relativi al 2001-2002, nonché lamentando che l'Ufficio avesse ampliato in giudizio la motivazione degli atti e che la CTR avesse pronunciato oltre i limiti della domanda; 3) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'accertamento induttivo non poteva fondarsi su un dato successivo e che l'Ufficio avrebbe dovuto limitarsi ai dati raccolti, con conseguente illegittimità degli avvisi.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo infondate le doglianze sulla mancata pubblica udienza e sul rinvio per impedimento del difensore; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di autosufficienza e, comunque, li ha ritenuti infondati nel merito. In particolare, ha affermato che, in caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'Ufficio può procedere ad accertamento d'ufficio sulla base di qualsiasi elemento conosciuto, anche mediante presunzioni semplici o supersemplici, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che il reddito non è stato prodotto o lo è stato in misura inferiore. Ha inoltre escluso che la questione relativa alla data di apertura della partita IVA, da sola, fosse idonea a scardinare la pretesa fiscale, poiché l'Ufficio aveva utilizzato i dati disponibili solo per dimostrare lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e il ricorrente non aveva fornito prova contraria. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto e il contribuente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente come parametro del diritto di difesa; la Corte esclude che la trattazione in camera di consiglio, in sé, integri una lesione del diritto di difesa quando il giudice d'appello abbia comunque deciso nel merito.
la richiesta di discussione in pubblica udienza e la sua mancata accoglienza non determinano automaticamente la nullità con rimessione al primo giudice; il vizio, se esistente, non impone la regressione del processo.
le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative e non comprendono la mancata discussione in pubblica udienza.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il parametro formale utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; nel caso concreto le censure sul merito dell'accertamento sono state ritenute inammissibili o infondate.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato per affermare che l'omessa pronuncia va dedotta come vizio processuale e non come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio di motivazione non è il mezzo corretto per denunciare una omessa pronuncia; inoltre la censura deve essere autosufficiente e specifica.
il rinvio dell'udienza per grave impedimento del difensore richiede che l'impedimento renda impossibile la sostituzione mediante delega a un collega.
art. 9 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
la facoltà di farsi sostituire da un collega esclude che un mero problema organizzativo del difensore giustifichi il rinvio dell'udienza.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere chiaro, sintetico e autosufficiente; la mancata esposizione di atti e passaggi essenziali impedisce alla Corte il controllo e comporta inammissibilità.
richiamato dal ricorrente in tema di accertamento induttivo; la Corte precisa però che, nel caso di omessa dichiarazione, opera la disciplina dell'accertamento d'ufficio ex art. 41.
in caso di omessa dichiarazione dei redditi l'Ufficio determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, anche con presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, restando a carico del contribuente la prova contraria.
l'omessa pronuncia deve essere censurata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non basta la mancanza di un'espressa motivazione se la decisione è logicamente incompatibile con la pretesa dedotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata trattazione in pubblica udienza, anche se richiesta dalla parte, non comporta automaticamente la rimessione al primo giudice né la nullità della decisione se il giudice d'appello ha comunque esaminato e deciso il merito della controversia.
- L'istanza di rinvio dell'udienza per grave impedimento del difensore è accoglibile solo se l'impedimento renda impossibile la sostituzione mediante delega a un collega; non è sufficiente un mero inconveniente organizzativo dello studio legale.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la parte che deduce un vizio deve indicare con precisione gli atti rilevanti, le difese svolte nei gradi di merito e i passaggi della decisione censurata, altrimenti la censura è inammissibile.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Ufficio può procedere ad accertamento d'ufficio sulla base di qualsiasi elemento conoscitivo disponibile, anche tramite presunzioni semplici o supersemplici, senza essere vincolato ai requisiti propri dell'accertamento induttivo ordinario.
- Quando l'Amministrazione abbia fornito elementi idonei a fondare la pretesa fiscale, il contribuente ha l'onere di provare il contrario, dimostrando che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella accertata.
- Non sussiste ultrapetizione se il giudice ricostruisce i fatti di causa in modo autonomo rispetto alla prospettazione delle parti, purché non attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto e la questione sia comunque connessa a quelle dedotte.
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