Cassazione Penale, Sentenza n. 25633/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che ha confermato la condanna (7 mesi di reclusione) per: a) illecita spedizione di rifiuti speciali pericolosi e non (motociclo avviato alla demolizione, tre motori usati non bonificati, dieci frigoriferi usati); b) formazione di una bolletta doganale falsa attestando una qualità di merce diversa. Primo motivo: deduce che i beni erano acquistati per la rivendita e non sarebbero quindi rifiuti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 259 del d.lgs. n.152/2006. Secondo motivo: mette in dubbio la paternità della firma sulla dichiarazione di libera esportazione e deduce errata applicazione dell'art. 483 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di documentazione probatoria dell'acquisto; ha confermato che la qualifica di "rifiuto" si determina in base a caratteristiche oggettive e alle classificazioni normative, indipendentemente dall'intento di rivendita dell'acquirente, e ha ricostruito specifici elementi di fatto che dimostravano la natura di rifiuto (motociclo destinato a demolizione, motori ricadenti in voci di rifiuto, frigoriferi qualificati come RAEE e soggetti a restrizioni di esportazione). Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che per integrare il reato di cui all'art. 483 c.p. è sufficiente la consapevole presentazione al pubblico ufficiale di una dichiarazione non corrispondente a verità, non essendo necessaria la firma personale del dichiarante. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il reato di formazione/uso di atti falsi si integra anche quando l'agente presenti deliberatamente al pubblico ufficiale una dichiarazione consapevolmente non corrispondente al vero; non è necessaria la sottoscrizione dell'agente stesso.
Definisce il concetto di "rifiuto" in relazione all'atto di "disfarsi"; la qualificazione come rifiuto dipende dalla destinazione dell'oggetto (cedere/disfarsi) e dalle sue caratteristiche oggettive previste dalla normativa.
Norma penale che punisce l'illegale gestione/transfrontaliera dei rifiuti; applicata per la spedizione illecita di rifiuti speciali.
Indica categorie di rifiuti (tra cui parti di veicoli fuori uso) rilevanti per la qualificazione come rifiuto; utilizzata per qualificare i motori come rifiuti.
Attua la direttiva sui RAEE; i frigoriferi usati sono qualificati come rifiuti elettrici/elettronici (RAEE) e la loro esportazione è soggetta a condizioni e limiti (art.21 e allegati), non libera rivendita.
Direttiva 2012/19/UE
Classifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche come RAEE; richiamata per qualificare i frigoriferi come rifiuti soggetti a regime speciale.
Regolamento (CE) n. 1013/2006
Regola le spedizioni di rifiuti tra Stati membri e verso paesi terzi; richiamato per evidenziare i limiti e i divieti di esportazione verso paesi non coperti da decisioni OCSE (es. Senegal).
Regolamento (CE) n. 1418/2007
Regolamento della Commissione relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero; usato per confermare il divieto di certe esportazioni verso paesi non aderenti alle decisioni OCSE.
Norma richiamata in relazione alla dichiarazione doganale per il rilascio della bolletta: la presentazione di una dichiarazione falsa integra la responsabilità penale anche se non firmata dal dichiarante.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Norma di impugnazione per cassazione: il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto (motivi esaminati per ammissibilità).
Consente l'addebito delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende se l'inammissibilità del ricorso è imputabile a colpa del ricorrente; applicata per condannare al versamento di € 3.000,00.
C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata in relazione alla possibilità di addebitare le spese per l'inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- La qualifica giuridica di "rifiuto" dipende primariamente da caratteristiche oggettive e dalle codifiche normative; la mera intenzione dell'acquirente di rivendere non è di per sé sufficiente a escludere la natura di rifiuto.
- Chi contesta la qualificazione di rifiuto deve fornire elementi probatori specifici e documentazione (es. fatture d'acquisto, attestazioni, prove di immissione sul mercato come beni usati) per superare la presunzione normativa; deduzioni generiche sono inammissibili.
- Per i RAEE e altri rifiuti soggetti a regolamentazione comunitaria, l'esportazione è ammessa solo nei limiti e alle condizioni previste da direttive e regolamenti UE; verso paesi non coperti da decisioni OCSE molte esportazioni sono vietate.
- La falsità di una dichiarazione resa al pubblico ufficiale integra il reato previsto dall'art. 483 c.p. anche se la dichiarazione non è materialmente sottoscritta dall'agente, purché sia stata presentata consapevolmente al fine di indurre in errore il pubblico ufficiale.
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere concreti e documentati: l'assenza di adeguata documentazione o di specificità nei motivi comporta spesso l'inammissibilità del ricorso.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna al pagamento delle spese e di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità attribuibile a colpa; valutare attentamente basi fattuali e probatorie prima dell'impugnazione.
- Nelle esportazioni di beni usati che possono in concreto essere rifiuti, occorre verificare la normativa nazionale e comunitaria applicabile e adempiere agli obblighi formali (documentazione, autorizzazioni, procedure doganali) per evitare responsabilità penali.
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