Cassazione Penale, Sentenza n. 25576/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la loro responsabilità e la pena principale per reati di usura (capi A, B per Libero Di Nardi e capo C per Daniel Di Nardi), deducendo tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 178 c.p.p. per il rigetto di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore; 2) omissione della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (artt. 157 e 2, quarto comma, c.p.); 3) diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati o privi della specificità richiesta. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto generico e non provato; il secondo è stato respinto con richiamo al principio secondo cui il reato di usura ha uno schema duplice (si perfeziona con la sola accettazione della promessa o con la effettiva dazione e integrale adempimento) e, alla luce delle date di consumazione e delle sospensioni, la prescrizione non era maturata prima della pronuncia d'appello; il terzo motivo è privo della necessaria specificità e la Corte d'Appello aveva correttamente valutato la gravità, la durata del reato e i precedenti. Per l'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha inoltre precisato che, essendo i ricorsi inammissibili, non può essere qui dichiarata la prescrizione maturata successivamente alla sentenza d'appello.
Norme richiamate
Rinvio per legittimo impedimento del difensore: la Corte ha ritenuto la richiesta generica, priva di apprezzabili giustificazioni circa la priorità dell'impegno professionale o l'impossibilità di sostituzioni, e legittimamente rigettata.
art. 581, comma 1 cod. proc. pen.
Requisito di specificità del motivo di ricorso in Cassazione: il motivo deve indicare i punti di fatto e di diritto specifici contestati; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che non rispettano tale requisito.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ulteriore prescrizione di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione; i motivi vaghi o privi di riferimenti alla motivazione impugnata sono inammissibili.
Norma sulla estinzione del reato per prescrizione: la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla prescrizione manifestamente infondato applicando i criteri giurisprudenziali sull'usura.
art. 644 cod. pen. e legge 5 dicembre 2005, n. 251 (modifiche)
Interpretazione della norma sull'usura: la Corte ricorda l'orientamento che qualifica l'usura come reato a schema duplice; la prescrizione va valutata tenendo conto delle date di dazione degli interessi e delle modifiche legislative intervenute.
La declaratoria di cause di non punibilità (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) non può essere fatta quando il ricorso è stato dichiarato inammissibile: l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per i ricorrenti in caso di totale inammissibilità; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e a una multa di euro 3.000 ciascuno.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 23919 del 15/07/2020; Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015; altre)
Richiami giurisprudenziali usati per chiarire il concetto di usura a schema duplice e il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria di cause di non punibilità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico: deve indicare chiaramente i punti della motivazione impugnata e le ragioni di diritto; motivi vaghi o generici saranno dichiarati inammissibili.
- Le richieste di rinvio per legittimo impedimento del difensore richiedono giustificazioni concrete (priorità dell'impegno, impossibilità di sostituzione): istanze generiche possono essere legittimamente rigettate.
- Nel reato di usura va applicato il criterio dello 'schema duplice': può perfezionarsi con la sola accettazione della promessa o con la effettiva dazione e integrale adempimento; la prescrizione va valutata caso per caso considerando date di consumazione, eventuali dazioni e sospensioni processuali.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità non può rilevare o dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata); tali questioni devono essere tempestivamente dedotte in un impianto di impugnazione valido.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato su gravità, durata del reato e precedenti penali significativi: l'assenza di elementi probatori che dimostrino meritevolezza rende giustificato il diniego.
- Ricorrere in modo infondato o non specifico può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque è opportuno valutare con cura la fondatezza e la forma del ricorso prima di proporlo.
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