Cassazione Penale, Sentenza n. 25582/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato la condanna di Boldrini per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 c.p.; il difensore contestava in particolare la mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo) relativo sia all'importazione/introduzione in commercio di merci contraffatte sia alla ricettazione, sostenendo che l'imputato aveva acquistato merce in buona fede (elevati quantitativi di merce, controlli di rito, prodotti stoccati in magazzino, penne contraffatte occultate sotto altre penne) e che non era stato conseguito alcun profitto in quanto la merce era stata richiamata e i clienti avevano ricevuto note di credito; si deduceva altresì carenza di motivazione rispetto alla rappresentazione dell'elemento soggettivo e che gli accertamenti testimoniali (marescialli Valletta e Lupia) non comprovavano la contraffazione diffusa per tutti i colli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le censure del ricorrente avessero natura meramente fattuale e consistessero in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato le dichiarazioni dei testi dell'istruttoria (che indicavano la presenza esclusiva di prodotti BIC contraffatti nei colli ispezionati) come elementi che smentivano la tesi difensiva secondo cui le merci contraffatte fossero occultate o non riconoscibili. Per effetto di quanto sopra, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa alla fabbricazione e al commercio di marchi contraffatti: la Cassazione non ha riesaminato la valutazione fattuale circa la presenza di merci contraffatte, rinviando alla fondatezza della valutazione svolta dai giudici di merito
Norma sulla ricettazione: la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'elemento soggettivo (dolo) fosse da valutare in sede di merito e che il ricorso si limitasse a rimettere in discussione la prova assunta, operazione non ammessa in Cassazione
Norma che prevede la condanna alle spese e, se del caso, al pagamento alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza citata: Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Richiamata per il principio secondo cui la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove; le censure di merito sono inammissibili se mirano a una nuova valutazione del compendio probatorio
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a una rivalutazione delle prove: le doglianze di fatto devono essere trasformate in censure di diritto o devono evidenziare nullità o vizi di motivazione tali da integrare questione di legittimità
- Per contestare il dolo in reati come la introduzione/commercio di merci contraffatte o la ricettazione è necessario offrire elementi di fatto o di diritto che dimostrino l'assenza di rappresentazione della illiceità o l'esistenza di adeguate cautele e pratiche di controllo, non il solo richiamo all'ipotesi di acquisto in buona fede
- Il richiamo a misure riparatorie (richiamo della merce, emissione di note di credito) può rilevare ai fini delle conseguenze civili o amministrative e della quantificazione del profitto, ma non è automaticamente idoneo a escludere il dolo penale se esistono elementi indiziari concreti che indicano la consapevolezza o la riconoscibilità della contraffazione
- In fase di impugnazione in Cassazione è strategico focalizzarsi su vizi formali, violazioni di norme processuali, contraddizioni logiche della motivazione o su questioni di diritto interpretativo, anziché su una nuova lettura delle prove testimoniali o documentali
- Quando si allega carenza di motivazione sull'elemento soggettivo, occorre dimostrare in modo puntuale e giuridicamente qualificato l'errore del giudice di merito nella valutazione delle prove o l'insussistenza di presupposti logici che possano costituire profili di illegittimità
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