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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25575/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che, in seguito a rinvio dalla Cassazione, aveva confermato la responsabilità dell'imputato per traffico di sostanze stupefacenti e rideterminato la pena per continuazione. Il ricorso deduceva: (I) vizi di motivazione e violazione delle norme processuali e sostanziali circa la consapevolezza e la partecipazione dell'imputato allo scambio di un ingente quantitativo di cocaina; (II) carenza di indizi gravi, precisi e concordanti ex art.192 c.p.p.; (III) violazione dell'art.62-bis c.p. e vizi motivazionali sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato integralmente inammissibile. La Corte ha rilevato che parte dei motivi erano non consentiti (in particolare il secondo motivo fondato sull'art.192 c.p.p. non è ammesso in terna di ricorso), altri erano manifestamente infondati o mancanti della specificità richiesta dagli artt.581 e 591 c.p.p., e in parte meramente reiterativi di doglianze già correttamente valutate dalla Corte di appello. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello, che aveva valutato unitariamente gli elementi probatori: la stabile appartenenza dell'imputato all'organigramma dell'associazione dedita al traffico, la sua presenza alla consegna di una partita di rilevante entità (decine di chili di cocaina), la funzione di "scorta" per la maggiore sicurezza dell'operazione e la frase attribuita all'imputato "Si, io lo so" emersa in intercettazione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto motivato dalla personalità pregiudicata del soggetto e dalla gravità del traffico. Per l'inammissibilità totale del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art.23, comma 8, convertito in L. n.176/2020

    la Corte dà atto che il procedimento si è svolto nelle forme previste dall'intervento normativo emergenziale

  • art. 581, comma 1 cod. proc. pen.

    richiede la specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la mancanza di tale specificità determina l'inammissibilità

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    richiede che i motivi di cassazione contengano l'indicazione precisa delle doglianze; motivi generici o reiterativi sono inammissibili

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    limita le censure in cassazione sulla valutazione della prova; la Corte ha richiamato questo limite per escludere motivi che rimettono in discussione il merito probatorio

  • art. 192 cod. proc. pen.

    la Corte conferma che, se proposto in terna di ricorso, il motivo fondato su art.192 non è consentito quando mira a rinnovare la valutazione degli elementi di prova

  • art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

    richiamato tra le norme contestate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto alcuni rilievi processuali carenti di ammissibilità o specificità

  • art. 42 cod. pen.

    norma sulla continuazione; applicata nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio per reati separatamente giudicati

  • art. 110 cod. pen.

    principio del concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che la funzione di scorta e la partecipazione all'organigramma possano integrare concorso morale e responsabilità penale

  • art. 533 cod. proc. pen.

    richiamato nel ricorso in relazione a vizi di motivazione; la Corte ha valutato la doglianza nei limiti di ammissibilità

  • art. 62-bis cod. pen.

    riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego in presenza della personalità pregiudicata e della gravità del traffico

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna per spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato o proposto con colpa; applicata per la sanzione di euro 3.000

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere specifici e non meramente reiterativi di contestazioni già esaminate: la mancanza di specificità comporta inammissibilità (artt.581,591 c.p.p.)
  • Non è consentito, in terna di ricorso per cassazione, impugnare la valutazione degli indizi con un motivo basato sull'art.192 c.p.p. quando la doglianza equivale a riesaminare il merito probatorio
  • La valutazione degli elementi indiziari in giudizio deve essere letta unitariamente: presenza stabile nell'organizzazione, partecipazione a un incontro per la consegna di ingenti quantitativi e funzioni di scorta possono integrare responsabilità per concorso di persone
  • Le dichiarazioni del collaboratore vanno valutate unitamente al resto del materiale indiziario; la loro efficacia probatoria non va giudicata isolatamente
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimato dalla gravità del fatto e dalla personalità pregressa dell'imputato
  • Proporre ricorso infondato o inammissibile comporta il rischio di condanna alle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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