Cassazione Penale, Sentenza n. 25578/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva confermato le loro dichiarazioni di responsabilità per concorso in estorsione e rapina pluriaggravate, riducendo però le pene. Barile ha dedotto il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62, n.6 e dell'art. 114 c.p. (sottolineando il risarcimento del danno); Corriero, Losole e Masi hanno contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena (aumento per continuazione e qualificazione giuridica); Ilgrande e Pastore hanno impugnato l'entità degli aumenti per continuazione e la presunta violazione del divieto di reformatio in peius. Parte dei ricorrenti ha inoltre rinunziato all'udienza di proprio grado (13/11/2020), con conseguente preclusione di alcuni motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Barile, Ilgrande e Pastore come nel complesso infondati. Ha dichiarato inammissibili per carenza di specificità i ricorsi di Corriero, Losole e Masi. Quanto a Barile, la Corte ha ritenuto che il risarcimento invocato fosse tempestivo solo se effettuato prima dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato ex art. 438, comma 4 c.p.p.: nel caso concreto il risarcimento era intervenuto dopo tale ordinanza e quindi è stato considerato tardivo, con conseguente esclusione dell'attenuante. Per gli altri ricorrenti la Corte ha ritenuto i motivi non specifici o preclusi dalla rinuncia. Sono state imposte condanne al pagamento delle spese processuali per tutti i ricorrenti; per Corriero, Losole e Masi, oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende per la colpa nell'avere proposto ricorsi inammissibili, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020
Richiamata la forma di svolgimento del procedimento (decreto-legge relativo a misure procedurali durante emergenza sanitaria); indica la procedura seguita in udienza.
art. 62, primo comma, n. 6) cod. pen.
Prevede la circostanza attenuante per avere l'autore risarcito il danno; la Corte precisa che, in giudizio abbreviato, la riparazione è tempestiva se effettuata prima dell'ordinanza di ammissione al rito ex art. 438, comma 4 c.p.p.
art. 114 cod. pen.
Norma che disciplina le circostanze attenuanti e la loro determinazione congiunta; invocata congiuntamente ad art. 62 per ottenere diminuzione della pena.
art. 438, comma 4, cod. proc. pen.
Riferimento temporale: nell'ipotesi di giudizio abbreviato il termine utile per considerare tempestiva la riparazione del danno è prima della pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito (art. 438, comma 4), non necessariamente anteriore all'inizio della discussione ex art. 421 c.p.p.
art. 421 cod. proc. pen.
Regola l'inizio della discussione; la giurisprudenza precedente distingueva tra riparazione antecedente alla discussione e antecedente all'ordinanza di ammissione al rito nel giudizio abbreviato
art. 619, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di correggere errori di motivazione della Corte territoriale; qui usato per rettificare la motivazione della Corte di appello relativa alla tempestività del risarcimento
artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Impostano il requisito di specificità dei motivi di impugnazione e la necessità di riferimenti motivazionali specifici: i ricorsi privi di tale specificità sono inammissibili.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata dai ricorrenti in motivi di apporto alla domanda di proscioglimento; la Corte ha ritenuto tali motivi preclusi per rinuncia all'udienza
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Norma sulle recidive e aumenti di pena; invocata dai ricorrenti nella contestazione degli aumenti per continuazione, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito del giudice di appello
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamata relativamente ai criteri di determinazione della pena e alla possibilità del giudice di adottare autonome scelte motivazionali, purché il risultato non sia più gravoso (divieto di reformatio in peius riguarda la parte dispositiva)
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e, in caso di colpa che ha determinato l'inammissibilità del ricorso, l'irrogazione di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende; applicata con multa di euro 3.000 a ciascuno dei tre ricorrenti inammissibili.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato l'attenuante per riparazione del danno (art. 62, n.6 c.p.) è tempestiva se il risarcimento o la restituzione avviene prima dell'ordinanza di ammissione al rito ex art. 438, comma 4 c.p.p.; un risarcimento intervenuto dopo tale ordinanza è tardivo.
- La rinuncia all'udienza di trattazione preclude la proposizione di determinati motivi in Cassazione: i motivi non sostenuti in udienza possono essere dichiarati inammissibili.
- I motivi di cassazione devono avere la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.: lamentele generiche o prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili.
- Il divieto di reformatio in pejus riguarda la parte dispositiva della sentenza (la pena complessiva); il giudice d'appello può riformulare la motivazione e i criteri di calcolo delle singole voci di pena purché il trattamento complessivo non risulti peggiorativo per l'imputato.
- Proporre ricorsi manifestamente inammissibili o carenti di specificità può comportare, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; l'avvocato deve valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di impugnare.
- Errori di motivazione della Corte territoriale possono essere corretti dalla Cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p., ma la correzione non garantisce accoglimento del ricorso se, valutato nel complesso, il motivo risulta comunque infondato.
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