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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25581/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 03/02/2020, che aveva rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 642 c.p. (truffa). Il difensore contestava: (i) contraddittorietà della motivazione perché la Corte di appello aveva escluso il falso materiale trattandosi di mere fotocopie ma poi aveva ritenuto che l'uso di tali fotocopie costituisse presupposto della truffa; (ii) violazione del principio di correlazione tra imputazione ("formava o concorreva a formare" certificati, cioè precostituzione) e fatto accertato (mero uso di certificazioni); (iii) mancata dichiarazione di nullità ex art. 522 c.p.p.; (iv) tardività della querela; (v) estinzione del reato per prescrizione, dato che i fatti risalgono al novembre 2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato sotto il profilo della motivazione impugnata: ha condiviso che, pur essendo intervenuta assoluzione per il reato di falso, sussisteva un raggiro consistente nell'uso di fotocopie false per precostituirsi elementi di prova, idoneo a integrare il reato di truffa ex art. 642 c.p. L'eccezione di tardività della querela è stata dichiarata inammissibile poiché non dedotta in appello. Tuttavia la Corte ha rilevato che il reato si era estinto per prescrizione (fatto commesso novembre 2011; termine ordinario di anni 7,5 ex artt. 157 e 161 c.p.; sospensione per rinvio dal 17/04/2019 al 03/02/2020) con decorrenza di prescrizione l'8/03/2020. Poiché il ricorso non era manifestamente infondato, la Cassazione ha potuto e disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen. (truffa)

    La Corte ha ritenuto che l'uso di fotocopie false per precostituirsi elementi di prova possa integrare il reato di truffa, anche se non è stata riconosciuta la falsità materiale dei documenti.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Il difensore aveva invocato la nullità ex art. 522 c.p.p.; la Corte ha osservato l'assenza di dichiarazione di nullità da parte della Corte d'appello ma non ha ritenuto decisiva tale censura nell'ambito del giudizio di legittimità.

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui in Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state devolute alla cognizione del giudice di appello; dunque l'eccezione di tardività della querela, non proposta in appello, è inammissibile salvo i casi eccezionali previsti dalla norma.

  • artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione e sospensione)

    Applicati per il calcolo della prescrizione: termine ordinario (7 anni e mezzo) e conteggio del periodo di sospensione per rinvio (dal 17/04/2019 al 03/02/2020), da cui la Corte ha ricavato che il reato si è estinto l'8/03/2020.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità per la Cassazione di dichiarare cause di non punibilità (come la prescrizione) solo quando il ricorso non sia manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto che, non essendo il ricorso manifestamente infondato, poteva dichiarare l'estinzione del reato.

Massime di principio

  • L'uso di documenti fotocopiati "falsi" può integrare il reato di truffa se è funzionale a ingannare e a precostituire elementi di prova, anche in assenza di una falsificazione materiale riconosciuta.
  • In Cassazione non si possono sollevare questioni che non siano state proposte in sede di appello (limiti dell'impugnazione per cassazione ai sensi dell'art. 609 c.p.p.); eccezioni processuali devono essere tempestivamente dedotte nei gradi precedenti.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto sia del termine ordinario previsto dal codice penale sia di eventuali sospensioni (es. per rinvii); se la prescrizione interviene durante il procedimento di legittimità la Cassazione, quando il ricorso non è manifestamente infondato, può annullare senza rinvio.
  • Il principio di correlazione impone che la condotta accertata corrisponda all'imputazione: se il fatto provato differisce significativamente da quanto contestato ciò può costituire motivo di impugnazione, ma l'esito dipende da come il giudice valuta la sostanza della condotta rispetto agli elementi costitutivi del reato.
  • Le censure relative alla procedibilità (es. tardività della querela) devono essere sollevate tempestivamente; se omesse in appello risultano normalmente inammissibili in Cassazione salvo eccezioni previste dalla legge.

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