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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25579/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per estorsione e per porto e detenzione in luogo pubblico di un'arma. BRANCO contestava, tra l'altro, che il deposito della somma su un libretto o deposito giudiziario costituisse modalità rituale di offerta tale da integrare l'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., chiedeva il riconoscimento prevalente delle attenuanti generiche e censurava la determinazione della pena (discosto dai minimi, aumenti per continuazione, assorbimento della detenzione nel porto). BECCIU deduceva vizi di motivazione per il mancato riconoscimento di circostanze favorevoli (ammissione dei fatti, valutazione relativa all'assoluzione per sequestro di persona) e per la mancanza di espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul punto dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. è stato stabilito che l'offerta deve essere "prima del giudizio" e deve essere effettiva: il deposito giudiziario senza che la parte offesa sia stata resa edotta non costituisce offerta rituale idonea a integrare l'attenuante. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la valutazione della pena della corte d'appello, confermando che la determinazione della pena entro il range edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'aumento per continuazione è stato considerato applicato correttamente (un solo aumento), e la gravità delle condotte (introduzione nell'autovettura con minaccia di pistola, rapina, legatura della vittima) giustificava la valutazione negativa sul maggior favore delle attenuanti. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    L'attenuante per la riparazione del danno richiede che la riparazione sia volontaria, integrale ed effettiva e che avvenga prima del giudizio; il deposito giudiziario vale come offerta rituale solo se eseguito nel rispetto delle forme che rendono effettiva la disponibilità per la parte offesa (es. deposito con notifica alla parte offesa)

  • art. 185, comma secondo, cod. pen.

    Richiamato nel contesto della distinzione tra risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale; la somma proposta come riparazione deve consentire effettiva disponibilità alla parte offesa

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte osserva che l'esercizio del potere di valutazione del giudice di merito nella determinazione della pena tra minimo e massimo è ampiamente discrezionale e difficile da sindacare in Cassazione quando motivato e in misura media/nei pressi del minimo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzioni pecuniarie a carico di ricorrenti che abbiano determinato l'inammissibilità per colpa; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Perché l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. sia riconosciuta la riparazione deve essere non solo offerta ma effettiva e resa disponibile alla parte offesa; il semplice deposito giudiziario senza che la vittima sia stata informata può non essere sufficiente
  • La forma dell'offerta reale prevista dalla legge civile (es. deposito presso cassa depositi e prestiti o istituto bancario) è rilevante solo se posta in essere secondo le modalità che consentono alla parte offesa di acquisire concretamente la disponibilità della somma
  • La determinazione della pena entro il range edittale è discrezionale e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se la motivazione di merito è coerente e la pena risulta in misura media o prossima al minimo
  • Gli aumenti per continuazione vanno calcolati con riferimento all'insieme delle condotte; non è automatico applicare aumenti distinti per atti che sono assorbiti l'uno nell'altro se il calcolo della continuazione è stato effettuato correttamente
  • In cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni di merito; la genericità o la mancata confutazione delle ragioni assunte dalla corte territoriale porta a inammissibilità
  • Ricorrere senza argomentazioni solide e specifiche può comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni pecuniarie e condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.)
  • Se si intende far valere la riparazione del danno come attenuante, è opportuno documentare sia l'effettivo versamento sia la tempestiva informazione alla parte offesa o il concreto tentativo di offerta diretta prima del deposito giudiziario

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