DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49
Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina gestione, raccolta, ritiro, trasporto, trattamento e obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si applica alle AEE immesse sul mercato fino al 14 agosto 2018 e, dal 15 agosto 2018, a tutte le AEE salvo specifiche esclusioni. Contiene regole su produttori, distributori, sistemi individuali e collettivi e sul ritiro gratuito "uno contro uno" e "uno contro zero".
Disciplina RAEE
Disciplina dei RAEE
Il provvedimento detta una disciplina organica per prevenire e ridurre gli impatti ambientali e sanitari delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei relativi rifiuti. Regola l’intera filiera, dalla progettazione alla raccolta, al ritiro, al trattamento e al raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
Finalità e principi generali
La normativa mira a proteggere ambiente e salute umana, riducendo gli impatti negativi derivanti sia dalla progettazione e produzione delle AEE sia dalla gestione dei RAEE. Punta inoltre a migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse, in coerenza con i principi della normativa ambientale sui rifiuti.
Ambito di applicazione e decorrenza
Le disposizioni si applicano:
- alle AEE rientranti nelle categorie degli allegati I e II dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 14 agosto 2018;
- a tutte le AEE classificate nelle categorie degli allegati III e IV dal 15 agosto 2018.
Dal 15 agosto 2018 il campo di applicazione si amplia quindi in modo generale a tutte le AEE, salvo le esclusioni previste. Il decreto non pregiudica l’applicazione di altre discipline nazionali ed europee in materia di sicurezza, salute, sostanze chimiche, REACH, progettazione ecocompatibile, restrizione di sostanze pericolose e normativa generale sui rifiuti.
Esclusioni
Sono escluse in via generale:
- le apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, incluse armi, munizioni e materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
- le apparecchiature progettate e installate come parte di un’altra apparecchiatura esclusa o fuori campo, se funzionano solo come parte di essa;
- le lampade a incandescenza.
Dal 15 agosto 2018 sono inoltre escluse:
- le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
- le installazioni fisse di grandi dimensioni, salvo le apparecchiature non progettate e installate specificamente come parte di esse;
- i mezzi di trasporto di persone o merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
- le macchine mobili non stradali ad esclusivo uso professionale;
- le apparecchiature concepite per ricerca e sviluppo, disponibili solo nei rapporti tra imprese;
- i dispositivi medici, i dispositivi diagnostici in vitro e i dispositivi medici impiantabili attivi quando vi sia rischio infettivo prima della fine del ciclo di vita.
Definizioni rilevanti
Il decreto definisce in modo ampio AEE, RAEE, RAEE domestici, RAEE professionali, RAEE equivalenti e RAEE storici. Rilevano in particolare:
- il concetto di produttore, che comprende fabbricanti, rivenditori che appongono il proprio marchio, importatori e venditori a distanza stabiliti in altro Stato membro o in Paese terzo;
- il distributore, iscritto al Registro imprese, e il distributore al dettaglio;
- la nozione di immissione sul mercato e messa a disposizione sul mercato;
- la classificazione dei pannelli fotovoltaici, con distinzione tra impianti sotto e sopra 10 kW;
- la distinzione tra sistemi individuali e collettivi e tra raccolta, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento.
Il produttore non è tale se fornisce solo finanziamenti sulla base di un accordo finanziario, salvo che svolga anche una delle attività tipiche previste. Per le AEE destinate all’esportazione il produttore è considerato tale solo per alcuni articoli specificamente indicati.
Progettazione ecocompatibile e prevenzione
Il Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, disciplina misure volte a:
- promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;
- favorire la progettazione e produzione ecocompatibili delle AEE;
- facilitare smontaggio, riparazione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE;
- sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.
Le misure devono considerare l’intero ciclo di vita del prodotto e le migliori tecniche disponibili, evitando caratteristiche progettuali o processi che ostacolino riutilizzo e trattamento, salvo prevalenti interessi costituzionali come protezione dell’ambiente e sicurezza.
Priorità nella gestione dei RAEE
La gestione dei RAEE deve privilegiare riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, anche di componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Solo se ciò non è possibile, i RAEE raccolti separatamente sono avviati al recupero secondo le modalità previste dalla disciplina di settore.
Preparazione per il riutilizzo
I RAEE devono essere prioritariamente avviati a centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, previa separazione dai RAEE destinati al trattamento. Nei centri di raccolta devono essere predisposte aree specifiche di deposito preliminare per i RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.
Obblighi dei produttori
I produttori devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio previsti dall’allegato V. Possono adempiere tramite sistemi di gestione individuali o collettivi operanti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Attraverso tali sistemi, i produttori determinano annualmente il contributo necessario a coprire i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento. Il contributo può essere applicato sul prezzo di vendita e indicato separatamente in fattura ai distributori; la sua presenza può essere indicata anche al consumatore finale.
I sistemi di gestione devono pubblicare sul proprio sito le informazioni sui contributi e sul relativo periodo di applicazione, aggiornandole entro 30 giorni dalla determinazione del valore. Gli avanzi di gestione eventualmente utilizzati per ridurre i contributi devono essere resi pubblici con le stesse modalità.
Sistemi individuali
Il produttore che intende operare individualmente deve organizzare un sistema autosufficiente su tutto il territorio nazionale e chiederne il riconoscimento al Ministero. L’istanza deve essere corredata da un progetto che dimostri efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, capacità operativa nazionale, raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio e corretta informazione agli utenti finali.
Il progetto deve includere un piano di raccolta capace di intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE. Ciò può avvenire tramite:
- un sistema efficiente di restituzione dei RAEE generati dalle proprie AEE;
- convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta, per il ritiro presso centri di raccolta e altri luoghi di raggruppamento dei soli RAEE riconducibili alle proprie AEE.
Il riconoscimento avviene entro 90 giorni dalla presentazione del progetto ed è requisito essenziale per l’iscrizione al Registro nazionale. In caso di recesso da un sistema collettivo, il recesso produce effetti solo dalla data indicata nel provvedimento di riconoscimento. I sistemi riconosciuti devono trasmettere annualmente il programma di gestione per l’anno successivo e il bilancio con relazione sulla gestione dell’anno precedente. La revoca del riconoscimento, se non sono raggiunti gli obiettivi di recupero, comporta cancellazione automatica dal Registro nazionale e applicazione della sanzione prevista. Ai fini del riconoscimento è richiesta la disponibilità di certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS o sistema equivalente sottoposto ad audit.
Sistemi collettivi
Chi non opera individualmente deve aderire a un sistema collettivo. Possono partecipare anche distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori e recuperatori previo accordo con i produttori. L’adesione è libera e non può essere ostacolata la fuoriuscita da un consorzio per passare a un altro.
I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile, hanno personalità giuridica privata, non hanno fine di lucro e sono vigilati dai Ministeri competenti. Devono dotarsi di statuto-tipo approvato dai Ministeri entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Ogni sistema collettivo deve:
- garantire il ritiro dei RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento;
- stipulare per iscritto i contratti relativi alla gestione dei RAEE, a pena di nullità;
- dimostrare, prima dell’avvio o entro 90 giorni per i sistemi esistenti, una capacità finanziaria minima proporzionata ai RAEE gestiti;
- conformare statuto e attività ai criteri direttivi previsti dalla normativa ambientale.
Lo statuto tipo deve prevedere adeguati organi di controllo, tra cui collegio sindacale, organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e società di revisione indipendente. I sistemi esistenti adeguano lo statuto entro 90 giorni dall’approvazione dello statuto tipo e lo trasmettono entro 15 giorni; i nuovi sistemi trasmettono lo statuto entro 15 giorni dall’adozione. L’approvazione avviene entro 90 giorni, salvo osservazioni cui il consorzio deve adeguarsi entro 60 giorni. L’approvazione dello statuto è condizione essenziale per l’iscrizione al Registro nazionale.
I nuovi sistemi collettivi possono avviare l’attività e iscriversi al Registro nazionale, in coerenza con lo statuto tipo, decorsi 90 giorni dalla trasmissione dello statuto, anche prima dell’approvazione definitiva. I Ministeri possono verificare entro i 180 giorni successivi la conformità dello statuto e delle attività; in caso di difformità formulano osservazioni e, se non vi è adeguamento entro 60 giorni, il sistema è cancellato dal Registro e cessa l’attività.
I sistemi collettivi devono trasmettere annualmente il piano di prevenzione e gestione, il prospetto delle risorse economiche da impiegare, il bilancio e la relazione sulla gestione dell’anno precedente. Devono inoltre inviare un’autocertificazione di regolarità fiscale e contributiva. I dati raccolti sono resi trasparenti e pubblici.
Devono mantenere l’equilibrio finanziario; gli avanzi di gestione non concorrono al reddito e non sono distribuibili tra i consorziati. Devono anch’essi possedere certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS o sistema equivalente.
Per i sistemi che gestiscono RAEE da pannelli fotovoltaici, i Ministeri possono avvalersi del GSE per vigilanza e controllo. Inoltre, i sistemi collettivi devono finanziare programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla raccolta separata, destinando almeno il 3% dei ricavi dell’esercizio precedente. Ogni anno, entro il 30 aprile, devono trasmettere una relazione dettagliata con documentazione contabile; il mancato rispetto comporta sanzione.
I sistemi collettivi devono inoltre rappresentare una quota minima di mercato, pari almeno all’1% in almeno un raggruppamento, oppure secondo i criteri alternativi previsti per gli impianti incentivati. I sistemi esistenti devono adeguarsi a tale requisito nei tempi previsti; se un sistema scende sotto la soglia per la prima volta, ne dà comunicazione e può proseguire fino al 31 dicembre dell’anno successivo, mentre i casi successivi sono valutati dal Comitato di vigilanza.
Ritiro dei distributori: uno contro uno e uno contro zero
I distributori devono ritirare gratuitamente, al momento della fornitura di una nuova AEE, l’apparecchiatura usata equivalente secondo il principio dell’“uno contro uno”. Possono inoltre ritirare a domicilio, gratuitamente e senza obbligo di acquisto, i RAEE domestici; il periodo che prevedeva tale facoltà è stato successivamente soppresso.
I distributori con superficie di vendita di almeno 400 mq devono ritirare gratuitamente i RAEE domestici di piccolissime dimensioni senza obbligo di acquisto di un prodotto equivalente. Per le superfici inferiori e per le vendite a distanza, il ritiro può essere svolto volontariamente.
I distributori devono informare i consumatori in modo chiaro e immediato sulla gratuità del ritiro e, nei casi di uno contro zero, anche sull’assenza dell’obbligo di acquisto.
Il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati dai distributori rientra nella nozione di raccolta ed è organizzato presso il punto vendita o altri luoghi comunicati al Centro di coordinamento. Per tale attività non si applicano gli ordinari obblighi autorizzativi e documentali previsti per i rifiuti, e non è richiesta iscrizione all’Albo gestori ambientali. Il trasporto deve avvenire con DDT e i dati annuali devono essere conservati per tre anni. Le stesse regole si applicano anche agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE.
Raccolta differenziata dei RAEE domestici
I Comuni devono garantire sistemi di raccolta differenziata adeguati alla densità abitativa e l’accessibilità ai centri di raccolta, consentendo il conferimento gratuito dei RAEE prodotti sul territorio o detenuti nei luoghi di raggruppamento dei distributori. Il conferimento di RAEE provenienti da altri Comuni è possibile solo con apposita convenzione, obbligatoria se il Comune non dispone di un centro idoneo.
I produttori, singolarmente o tramite i sistemi collettivi, possono organizzare sistemi propri di raccolta o restituzione per raggiungere gli obiettivi del decreto.
La raccolta differenziata deve riguardare prioritariamente:
- apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o gas fluorurati;
- lampade fluorescenti contenenti mercurio;
- pannelli fotovoltaici;
- apparecchiature di piccole dimensioni delle categorie 5 e 6 dell’allegato III.
Il ritiro gratuito può essere rifiutato quando vi sia rischio di contaminazione del personale o quando l’apparecchiatura appaia priva dei componenti essenziali o contenga rifiuti diversi dai RAEE. In tali casi il conferimento deve avvenire ai centri di raccolta.
Raccolta dei RAEE professionali
I produttori devono organizzare e gestire, direttamente o tramite i sistemi collettivi, la raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i costi. Possono usare le strutture dei centri di raccolta dei Comuni, previa convenzione e con oneri a proprio carico.
Obiettivi di raccolta differenziata
La normativa prevede obiettivi progressivi di raccolta:
- fino al 31 dicembre 2015: almeno 4 kg per abitante all’anno per i RAEE domestici;
- dal 1° gennaio 2016: almeno il 45% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti;
- dal 1° gennaio 2019: almeno il 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti, oppure in alternativa l’85% del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.
In attesa di una metodologia comune europea, il Ministro dell’ambiente può definire una metodologia nazionale per il calcolo dei RAEE prodotti. Il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi è affidato all’ISPRA; produttori e terzi che agiscono in loro nome devono trasmettere annualmente e gratuitamente i dati sui RAEE ricevuti presso distributori, impianti di raccolta e trattamento e oggetto di raccolta differenziata.
Ritiro dai centri di raccolta e accordi di programma
I produttori devono assicurare su tutto il territorio nazionale il ritiro dei RAEE depositati nei centri di raccolta. Per i sistemi individuali ciò avviene tramite convenzioni specifiche; per i sistemi collettivi tramite il Centro di coordinamento.
Le associazioni dei produttori, delle imprese di raccolta, l’ANCI e il Centro di coordinamento devono stipulare un accordo di programma triennale entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, rinnovabile entro il 31 dicembre precedente la scadenza del primo triennio. L’accordo disciplina tempi, modalità di ritiro, organizzazione omogenea del servizio, oneri, premi di efficienza e adeguamento dei centri di raccolta.
Se l’accordo non viene concluso nei termini, il Ministro invita le parti a trovare un’intesa entro 60 giorni; se non si raggiunge un risultato, interviene direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. In attesa del primo accordo restano validi gli accordi già stipulati.
Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori
I RAEE domestici conferiti nei luoghi di raggruppamento dei distributori sono trasportati ai centri di raccolta o agli impianti di trattamento secondo le modalità previste. Le associazioni di categoria, l’ANCI e il Centro di coordinamento devono stipulare un accordo di programma triennale entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, con rinnovo entro il 31 dicembre precedente la scadenza, per definire modalità di ritiro, raccolta, premi di efficienza e supporto amministrativo ai distributori.
Trasporto e trattamento dei RAEE raccolti
Il trasporto e la raccolta differenziata devono essere svolti in modo da non compromettere la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio e da garantire l’integrità dei RAEE. Il contenuto della disposizione fornita si interrompe qui e non consente di ricostruire ulteriori dettagli normativi su questa parte.
Obsolescenza normativa
La disciplina è ancora strutturalmente utile in materia di RAEE, ma alcuni specifici termini, soglie e adempimenti risultano riferiti a scadenze già trascorse. Pertanto la norma non è da considerarsi obsoleta nel suo complesso, pur contenendo disposizioni temporalmente superate o modificate in parte da interventi successivi.
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