Sentenza del 17/06/2015 n. 12522 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello principale della società annullando per difetto di motivazione l’avviso di accertamento notificato il 12 maggio 2005 per l’anno d’imposta 2001. L’avviso aveva determinato maggiori imponibili ai fini Irpeg, Irap e Iva per 124.443,50 euro, in relazione al mancato perfezionamento della definizione automatica prevista dalla legge n. 289/2002: secondo l’Ufficio, l’indice di rotazione della società non era coerente con i limiti del settore e occorreva versare 700 euro per annualità, anziché i 500 euro versati. L’Agenzia sosteneva che l’avviso non dovesse indicare puntigliosamente ogni elemento dell’accertamento. La società aveva presentato ricorso incidentale condizionato, contestando l’applicazione dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e il metodo di ricalcolo di ricavi, sconti e consumi interni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia, perché la censura non coglieva la ragione effettiva della decisione regionale: l’avviso non spiegava che cosa fosse l’indice di rotazione, quali fossero i limiti di settore rilevanti né in che consistesse la difformità. La sola indicazione di una non congruità poteva giustificare l’avvio dell’accertamento, ma non motivare adeguatamente l’atto conclusivo e consentire una difesa consapevole. Il ricorso incidentale condizionato della società è rimasto assorbito. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.200 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
l'Ufficio, dopo aver dedotto l'esistenza di "un indice di rotazione non coerente con i limiti previsti per il settore commerciale della società in oggetto", non si è peritato di chiarire cosa intendesse per "indice di rotazione", quali fossero i limiti previsti per il settore commerciale di pertinenza ed in cosa consistesse la non coerenza del suddetto indice con quei limiti
La motivazione del provvedimento deve rendere comprensibili i presupposti fattuali e il ragionamento che collega tali presupposti alla decisione. Una formula generica, priva della spiegazione degli indicatori utilizzati e della loro concreta applicazione, non soddisfa tale esigenza.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
con la conseguenza che l'intero accertamento è risultava fondato, piuttosto che su fatti certi, su una "mera petizione di principi, non suffragata da elementi idonei a mettere in grado il contribuente ad esercitare con piena cognizione di causa la sua difesa"
L’avviso tributario deve esporre elementi sufficienti a far conoscere al contribuente la pretesa e a permettergli di difendersi con piena cognizione; il richiamo astratto a una presunta anomalia, senza precisarne contenuto e riscontri, è insufficiente.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 3-bis
La norma è indicata come base della procedura di definizione automatica dei redditi relativa agli anni d’imposta 1997-2002. La sentenza non decide nel merito i requisiti o gli importi dovuti per la definizione, poiché la controversia si chiude per il difetto di motivazione dell’accertamento.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È il riferimento processuale utilizzato per inquadrare la censura dell’Agenzia come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge; il ricorso è dichiarato inammissibile perché non attacca la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non è adeguatamente motivato se si limita a qualificare un dato come anomalo o incoerente senza spiegare il significato dell’indicatore, i parametri di confronto e la concreta difformità riscontrata.
- La motivazione deve permettere al contribuente di comprendere sia il fondamento della pretesa sia il percorso seguito per determinarne l’ammontare, così da predisporre una difesa effettiva.
- Un’anomalia può giustificare l’avvio di verifiche o dell’attività di accertamento, ma non sostituisce la motivazione dell’atto finale né prova, da sola, i maggiori imponibili.
- Nel ricorso per Cassazione il motivo deve confrontarsi con la ragione effettiva della decisione impugnata: una censura costruita su una diversa ricostruzione della motivazione può essere dichiarata inammissibile.
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