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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10635/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto "errore percettivo" nella sentenza di cassazione del 07/03/2025, fondato su due censure: (1) la Suprema Corte avrebbe frainteso la questione relativa all'applicazione dell'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42/2004 (estinzione del reato per ripristino dello stato dei luoghi), ritenendo che non fosse dimostrato il ripristino completo anteriore all'accertamento; il ricorrente invece sostiene che la documentazione processuale dimostrerebbe il ripristino delle opere contestate; (2) la Suprema Corte avrebbe errato nel valutare il termine di prescrizione (art. 157 c.p.), individuando un dies a quo diverso da quello prospettato dal ricorrente (la Corte aveva ritenuto il dies a quo il 9/04/2019, data del sequestro), mentre il ricorrente sostiene che il dies a quo debba essere individuato nel 18/12/2018 o nell'8/02/2019 e che quindi la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza d'appello.

La decisione

Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (a) rispetto alla questione del ripristino dello stato dei luoghi (art. 181, d.lgs. 42/2004) la doglianza era aspecifica e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la Corte territoriale aveva fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica nel ritenere che non fosse dimostrato un ripristino completo anteriore all'accertamento, motivo per cui la censura non era proponibile in cassazione e l'asserito "errore percettivo" non era decisivo; (b) quanto alla prescrizione (art. 157 c.p.) la contestazione non riguarda un mero errore percettivo ma una valutazione giuridica e di merito: la Corte ha confermato che, per i reati urbanistici e paesaggistici di natura permanente, il dies a quo può coincidere con la cessazione dell'attività illegale ovvero con il sequestro che interrompe l'attività (nel caso concreto il 9/04/2019), e la sentenza impugnata aveva fondamento su tale principio; inoltre la Corte ha rilevato che anche adottando il diverso dies a quo evocato a titolo ricostruttivo la prescrizione non sarebbe comunque maturata prima della sentenza impugnata. Per questi motivi il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza del presupposto di errore percettivo decisivo. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto avverso le decisioni della Corte di cassazione; il rimedio è ammesso solo per "errori percettivi" (svista o equivoco) nella lettura degli atti della Corte che abbiano inciso sulla decisione; non è in via ordinaria strumento per correggere valutazioni di merito o percorsi decisori giuridici

  • art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 22 giugno 2004, n. 42

    Prevede la causa di estinzione del reato per il ripristino dello stato dei luoghi in materia paesaggistica; la Corte ha ritenuto che l'applicazione richieda la prova del ripristino completo e anteriore all'accertamento, prova che nel caso non è stata ritenuta fornita

  • art. 157 cod. pen.

    Regola la prescrizione dei reati; la giurisprudenza richiamata e la Corte hanno interpretato che per i reati urbanistici/paesaggistici di natura permanente il dies a quo decorre dalla cessazione dell'attività abusiva (ultimazione, sospensione o sequestro che interrompe l'attività), con conseguenze sul calcolo del termine prescrizionale

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla archiviazione per particolare tenuità del fatto; menzionata nel processo perché la richiesta di archiviazione citata dalla difesa era fondata su tale norma, ma la Corte ha osservato che quella allegazione non equivale automaticamente alla prova del ripristino rilevante ai fini dell'art. 181 d.lgs. 42/2004

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'irrogazione di sanzioni pecuniarie alla luce della colpa processuale; applicata per determinare il versamento alla Cassa delle ammende (e per la liquidazione delle spese) a carico del ricorrente in considerazione della responsabilità nella proposizione del ricorso inammissibile

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (artt. 44, 93, 95)

    Norme del testo unico dell'edilizia cui si riferiscono i reati per i quali Frenna è stato condannato in primo grado e in appello; citate per identificare i capi di imputazione relativi a violazioni urbanistiche/edilizie

  • d.lgs. 22 giugno 2004, n. 42 (art. 181, comma 1)

    Norma di riferimento in materia paesaggistica/territoriale che disciplina, tra l'altro, gli illeciti e le conseguenze del ripristino dello stato dei luoghi; la Corte ha operato ricostruzione coerente sulla necessità di prova del ripristino anteriore all'accertamento

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo quando si dimostri un vero "errore percettivo" (svista o equivoco) nella lettura degli atti da parte della Corte di cassazione che abbia determinato la decisione; non è strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche compiute dalla Corte
  • Quando si deduce l'applicazione dell'art. 181 d.lgs. 42/2004 (estinzione per ripristino dello stato dei luoghi) occorre comprovare che il ripristino sia stato integrale e anteriore all'accertamento: la sua valutazione è tipicamente di merito e difficilmente rettificabile con il rimedio per errore di fatto
  • Per i reati urbanistici e paesaggistici, considerati di natura permanente, il dies a quo per la prescrizione può coincidere con la cessazione dell'attività abusiva (ultimazione dei lavori), con la sospensione o con il sequestro che interrompe l'attività; nella contestazione della prescrizione è quindi cruciale dedurre e dimostrare esattamente quando è terminata l'attività illecita
  • Nel proporre impugnazioni straordinarie è fondamentale confrontarsi con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e non soltanto con passaggi argomentativi secondari o con formule usate negli atti di ufficio (es. richiesta di archiviazione), altrimenti la censura può essere ritenuta aspecifica e inammissibile
  • Se la presunta nullità o l'estinzione del reato deriva da una valutazione giuridica o da una ricostruzione dei fatti (e non da una mera svista materiale), il rimedio per errore di fatto non è idoneo: si pone, semmai, la via ordinaria dell'impugnazione (se consentita) o rimedi diversi
  • La proposizione di ricorsi infondati o inammissibili può comportare responsabilità pecuniarie (spese e somme alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'azione

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