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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10633/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione relativa al periodo 5-12 settembre 2023 (sette giorni) trascorsi agli arresti domiciliari dopo che, per ritardo nell'adozione e/o esecuzione dell'ordine di carcerazione con sospensione emesso il 29/08/2023 e notificato il 1/09/2023, il Tribunale di Sorveglianza aveva poi concesso la liberazione anticipata per cinque semestri con ordinanza del 7/09/2023. La difesa sostiene che il ricorrente aveva diritto alla libertà dal 5 settembre 2023 (maturazione del quinto semestre) e comunque non doveva essere onerato di sollecitare l'esecuzione del provvedimento liberatorio né di richiedere il beneficio ad ogni singolo semestre; la Corte di appello aveva rigettato la domanda ritenendo una colpa grave del ricorrente per mancato "sollecito" e per non avere chiesto il beneficio semestre per semestre.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso: ha richiamato il criterio secondo cui l'ingiusta detenzione conseguente a vicende successive alla condanna è indennizzabile se sussiste un errore dell'autorità e non vi è comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto, precisando la distinzione tra irrevocabilità della condanna e definitività della pena. Ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale della Corte della riparazione circa la tempestività degli atti in relazione al complessivo esercizio del potere discrezionale, ma ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al periodo 8-12 settembre 2023, perché la motivazione della Corte di appello in ordine all'obbligo della difesa di promuovere una "iniziativa di sollecito" è risultata assertiva e priva di adeguata motivazione. Ha quindi disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio su quel periodo.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 10, codice di procedura penale

    art. 656 co. 10 cod. proc. pen.

    Non fissa termini perentori o ordinatori per l'adozione dell'ordine di esecuzione: la tempestività va valutata in termini di ragionevolezza connessa all'attività discrezionale del giudice dell'esecuzione

  • art. 314 codice di procedura penale

    Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta che tale diritto si applica anche quando l'ingiustizia derivi da vicende successive alla condanna, purché vi sia errore dell'autorità e manchi comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto

  • art. 606, lett. e), codice di procedura penale

    art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come motivo di ricorso per vizio di motivazione; la Corte valuta la dedotta illogicità/contraddittorietà della motivazione della Corte di appello

  • art. 111 Costituzione

    Citato in relazione ai principi costituzionali connessi al giusto processo e alla correttezza dell'esercizio dei poteri giudiziari; la Corte richiama il principio di adeguata motivazione e controllo di legalità

Massime di principio

  • Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione può estendersi a periodi successivi alla condanna quando l'errore è imputabile all'autorità procedente e non al comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto.
  • I ritardi nell'adozione o nell'esecuzione degli atti esecutivi disciplinati dall'art. 656 c.10 vanno valutati in termini di ragionevolezza con riguardo all'attività discrezionale del giudice dell'esecuzione, perché la norma non fissa termini perentori.
  • Non può automaticamente essere attribuita al detenuto una "colpa grave" per non aver sollecitato l'esecuzione di un provvedimento liberatorio: l'obbligo di attivarsi non sussiste se non è previsto dalla legge o da specifiche circostanze e la mancata iniziativa non è di per sé prova di grave colpa.
  • Quando il magistrato di sorveglianza concede un beneficio (es. liberazione anticipata), l'esecuzione degli atti di liberazione deve essere tempestiva e, in caso di ritardo ingiustificato, compete al giudice della riparazione valutare e, se del caso, riconoscere l'indennizzo per i giorni restanti.
  • In contestazioni analoghe è decisivo documentare con precisione le date rilevanti (data di irrevocabilità della sentenza, data dell'ordine di esecuzione, data di notifica, date delle ordinanze del magistrato di sorveglianza e della effettiva liberazione) e impugnare prontamente i ritardi ingiustificati.

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