Cassazione Penale, Sentenza n. 10629/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza di conferma della Corte d'appello di Trieste che aveva condannato Gianni Di Gion per due distinti episodi del 18/03/2019 (Malborghetto Valbruna nel pomeriggio; Udine circa ore 22:50) per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici ex art. 186, comma 7, cod. strada, ritenuti in continuazione. 1) Vizio di diritto e travisamento probatorio nell'applicazione dell'art. 186, comma 7, con particolare censura alle deposizioni degli appartenenti alla polizia giudiziaria; 2) omessa assunzione di prova decisiva (deposizione di Massimo Cragnolini) e rifiuto della rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.; 3) erronea esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità, per via della presunta mancata valutazione dell'abitualità; 4) vizio nella determinazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) per entità superiore alla media edittale senza motivazione sufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sono state confermate le valutazioni di merito: la discrezionalità della Corte d'appello nel rigettare la rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.), l'adeguatezza della valutazione delle deposizioni di polizia giudiziaria e la sussunzione del comportamento dell'imputato nell'art. 186, comma 7 (rifiuto a proseguire gli accertamenti, anche dopo tentativi). La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è stata ritenuta non applicabile alla luce della gravità complessiva e della ripetizione dei rifiuti nello stesso giorno; la durata complessiva della sospensione della patente (un anno e sei mesi) è stata ritenuta corretta e inferiore alla somma delle medie edittali. In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrico/etilometrici, anche quando consistente nella sottrazione all'accertamento non invasivo o nella dichiarazione di non voler più procedere dopo vari tentativi, integra il reato previsto dal comma 7; la Corte ha ritenuto corretta la sussunzione dei fatti in tale disposizione.
art. 603 c.p.p. (rinnovazione dell'istruttoria)
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è misura straordinaria e discrezionale: richiede che il giudice di appello riscontri una effettiva incompletezza dell'indagine dibattimentale di primo grado che impedisca di decidere sullo stato degli atti; tale apprezzamento di fatto è insindacabile in Cassazione se motivato e non manifestamente illogico.
art. 507 c.p.p.
Norma processuale utilizzata in sede di primo grado per richiedere l'esame di un testimone; la mancata escussione non autorizza automaticamente la rinnovazione in appello senza che ricorrano i presupposti di incompletezza dibattimentale.
art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
La causa di non punibilità è compatibile con i reati da codice della strada ma la sua applicazione richiede una valutazione concreta della gravità del fatto e del suo impatto sul bene tutelato; non opera quando la situazione fattuale dimostra pericolosità e ripetizione delle condotte.
art. 159 c.p. e legge 23 giugno 2017, n. 103 (disciplina sulla sospensione della prescrizione)
Richiamata dalla Corte in relazione a deduzioni difensive sulla estinzione per prescrizione; la Corte ha ritenuto infondate tali deduzioni nel contesto del ricorso e richiamato consolidata giurisprudenza.
art. 114 disp. att. c.p.p.
Riferimento al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione: la Cassazione rileva che il ricorso non ha confrontato adeguatamente le doglianze con la motivazione della 'doppia conforme', vanificando funzione e requisiti del ricorso per cassazione.
art. 8 legge 24 novembre 1981, n. 689
Inapplicabile alle sanzioni amministrative accessorie previste da una sentenza penale: riguarda le sanzioni amministrative proprie e non le sospensioni della patente accessorie alla condanna penale.
art. 81 c.p.
Le discipline penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene (es. concorso eccessivo di pene) non si applicano per ridurre la durata delle sanzioni amministrative accessorie determinate in sede penale; la Corte conferma che il giudice deve sommare i periodi di sospensione previsti per ciascuna violazione.
art. 616 c.p.p.
Consentito alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso per colpa o altre ragioni, condannare il ricorrente al pagamento di una somma a titolo di ammenda; qui è stata disposta la somma di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. è uno strumento straordinario: spetta al giudice di appello valutare se l'indagine di primo grado è incompleta; questa valutazione, se motivata e non manifestamente illogica, è insindacabile in Cassazione.
- La Corte di legittimità non ha funzione di rinnovazione probatoria: in presenza di 'doppia conforme' e motivazione non manifestamente illogica il ricorso per cassazione non può sindacare la valutazione delle dichiarazioni testimoniali se non per vizi di diritto o travisamento manifesto della prova.
- Il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici comprende anche la sottrazione alla prova non invasiva o la dichiarazione di non voler più procedere dopo vari tentativi; è dunque qualificabile come reato ai sensi dell'art. 186, comma 7, e richiede documentazione processuale sulle richieste di polizia.
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità) richiede una valutazione concreta della gravità, del contesto e delle conseguenze: la mera pluralità di reati nello stesso giorno non esclude di per sé la tenuità, ma ripetute condotte pericolose e conseguenze significative ostano all'applicazione.
- La sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria deve essere determinata sommando i periodi previsti per ciascuna violazione; non sono applicabili le norme tipiche di riduzione penale o le norme sulle sanzioni amministrative proprie (art. 8 L. 689/1981) per comprimere tale somma.
- Per impugnare con successo la valutazione dei fatti è necessario indicare con precisione il vizio motivazionale o il travisamento della prova; argomentazioni generiche o mera riproposizione del racconto probatorio sono inammissibili in Cassazione.
- Chi impugna dovrebbe documentare concretamente le richieste rivolte dall'autorità (ad es. verbali, dichiarazioni chiare sui comandi dati) quando si sostiene che non vi sia stato un ordine formale a sottoporsi agli accertamenti, perché la distinzione tra 'consiglio' e 'richiesta' può essere decisiva.
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