Cassazione Penale, Sentenza n. 10632/2026 del 20/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in un unico motivo: si lamenta violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, per mancata applicazione del principio di diritto indicato dalla Cassazione in sede di annullamento con rinvio. Nello specifico si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe compiuto una nuova e compiuta verifica circa l'impossibilità di procedere alla confisca diretta del profitto del reato nei confronti della società avvantaggiatasi del reato e non avrebbe adeguatamente motivato tale impossibilità, limitandosi a un generico riferimento all'assenza di elementi contrari alla disponibilità di beni della persona giuridica, con conseguente inversione dell'onere della prova e contrasto con la natura sussidiaria della confisca per equivalente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha motivato che la Corte di appello ha adeguatamente spiegato l'impossibilità della confisca diretta nei confronti delle società (Framiva Metalli s.r.l. e Framor s.r.l.), fondandosi sulle dichiarazioni annuali delle società, sul rapporto dell'Agenzia delle Entrate che indicava l'inesistenza di operazioni collegabili, sulle dichiarazioni del teste Montalbano circa la mancata effettuazione di pagamenti reali e sulla documentata difficoltà economica di Framiva Metalli nel 2016. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità che consente di non procedere all'inutile escussione del patrimonio sociale quando vi sono elementi sintomatici dell'assenza di beni. Perciò non sussisteva né la violazione di legge né un vizio motivazionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in virtù della Corte costituzionale n. 186/2000, al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 determinati in via equitativa.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La confisca per equivalente può essere disposta nei confronti del legale rappresentante solo se, valutato lo stato degli atti, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio; non è necessaria l'inutile escussione del patrimonio sociale se già esistono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione deducibili dal ricorrente, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione (contraddittorietà o manifesta illogicità).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi del motivo di ricorso; disciplina le modalità di formulazione del motivo nella memoria di ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo per il ricorrente in spese processuali nel caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al versamento alla Cassa delle ammende; il versamento è stato disposto in via equitativa nonostante l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018 (dep. 24/01/2019)
In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente
Conferma che non è obbligatoria l'escussione formale del patrimonio sociale quando gli atti evidenziano l'assenza di beni e che la verifica può avvenire sulla base degli elementi disponibili negli atti.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016
Indica che il soggetto interessato dal sequestro finalizzato alla confisca per equivalente che voglia liberarsi dal vincolo deve indicare, in sede di impugnazione, l'esistenza e la consistenza di beni patrimoniali riferibili alla persona giuridica sui quali imporre il sequestro diretto, ove ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- La confisca per equivalente è sussidiaria rispetto alla confisca diretta sul patrimonio dell'ente: prima va valutata l'effettiva possibilità di confiscare direttamente gli asset della persona giuridica.
- Non è necessario procedere all'escussione formale del patrimonio sociale quando, dallo stato degli atti, emergono elementi sintomatici dell'assenza di beni riconducibili all'ente; la valutazione può essere fatta sul materiale probatorio disponibile.
- L'onere di allegare l'esistenza di beni della persona giuridica per sollevare il vincolo del sequestro grava sul soggetto colpito dal sequestro che intende dimostrarne l'inesistenza o la disponibilità effettiva di beni opponibili.
- La motivazione del giudice del merito deve essere congrua e specifica quando afferma l'impossibilità della confisca diretta; tuttavia la presenza di elementi concreti (dichiarazioni fiscali, rapporti dell'Agenzia delle Entrate, testimonianze, stato economico dell'ente) può costituire base sufficiente per tale valutazione.
- Se un ricorso per cassazione è manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a pagamenti a titolo equitativo alla Cassa delle ammende.
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