Cassazione Penale, Sentenza n. 10625/2026 del 20/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cappellato era stato condannato per violazioni dell'art. 189 cod. strada (commi 6 e 7: fuga e omissione di soccorso). In primo grado il Tribunale lo aveva condannato a 6 mesi di reclusione e applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni 1 e mesi 6. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha confermato la condanna ma ha rideterminato la sanzione accessoria portandola a anni 2 e mesi 6. Con ricorso in Cassazione l'imputato ha contestato: 1) la violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte d'appello, senza impugnazione del PM, ha aumentato la durata della sospensione della patente; 2) la violazione di diritto derivante dalla natura "penale" della sanzione accessoria (richiamando art. 8 L. 689/1981 e art. 81 c.p.) e la giurisprudenza CEDU; 3) carenza e illogicità della motivazione in relazione alla distinzione tra fuga e omissione di soccorso, sostenendo che la Corte d'appello abbia dedotto l'omissione di soccorso dalla sola condotta di allontanamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo e secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il profilo di reformatio in peius, richiamando costante giurisprudenza nella quale si afferma che la sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) prevista dall'art. 189 cod. strada costituisce un atto dovuto e, in caso di pluralità di violazioni, il giudice deve determinare la durata complessiva sommando i periodi previsti per ciascun illecito; perciò l'aumento disposto in appello non integra il divieto di reformatio in peius. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 8 L. 689/1981 e dell'art. 81 c.p. alle sanzioni amministrative accessorie in sede penale. Sul terzo motivo ha dichiarato il motivo inammissibile per essere reiterativo e non aver specificamente confrontato le argomentazioni della decisione impugnata; ha ritenuto invece congrua la motivazione della Corte d'appello, che aveva evidenziato elementi di fatto (comportamento dell'imputato dopo l'urto, il ritorno a fari spenti, il passaggio accanto alla persona offesa senza soccorrerla) idonei a provare la consapevolezza e la volontà di non farsi riconoscere, con conseguente omissione di soccorso. A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Le condotte previste dai commi 6 e 7 comportano, oltre alla responsabilità penale, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; in caso di pluralità di violazioni il giudice deve sommare i periodi di sospensione previsti per ciascun illecito
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Il divieto di reformatio in peius disciplinato dall'art. 597 c.p.p. riguarda specifiche ipotesi di aggravamento della pena o misure; non opera in senso assoluto sulle sanzioni amministrative accessorie imposte ex lege per reati stradali, quando il giudice debba applicare la durata prevista dalla norma incriminatrice
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che delinea i motivi di cassazione (violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi basati su tali disposizioni infondati o inammissibili
art. 8 legge 24 novembre 1981, n. 689
La norma, che riguarda le sanzioni amministrative proprie, non è applicabile alle sanzioni amministrative accessorie previste in una sentenza penale di condanna
Le regole tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene non sono applicabili per ridurre o modificare la durata delle sanzioni amministrative accessorie imposte ex lege
art. 6 CEDU
La Corte ha ritenuto non sussistere violazione del giusto processo alla luce delle differenze tra regime delle sanzioni amministrative e penali e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che non parifica completamente le discipline
Norma che consente la condanna alle spese nel procedimento di Cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La Corte d'appello può, in presenza di un errore nel calcolo della sanzione accessoria disposto in primo grado, rideterminare la durata della sanzione amministrativa accessoria anche in senso più grave senza che ciò costituisca automaticamente violazione del divieto di reformatio in peius, poiché tali sanzioni, quando previste dall'articolato incriminatore, sono considerate atti dovuti e la loro durata va determinata sulla base dei minimi edittali e delle norme che disciplinano la materia
- In caso di pluralità di violazioni del Codice della strada che prevedono la sospensione della patente, il giudice determina la durata complessiva sommando i periodi di sospensione stabiliti per ciascun illecito; pertanto l'applicazione di una durata maggiore in appello può essere la correzione di un errore materiale o giuridico del primo grado
- Le disposizioni sulle sanzioni amministrative proprie (es. art. 8 L. 689/1981) e alcune regole tipiche del diritto penale (es. art. 81 c.p.) non sono automaticamente applicabili alle sanzioni amministrative accessorie che conseguono a una condanna penale
- Questioni relative alla sussistenza del dolo o della specifica condotta (es. distinzione tra fuga e omissione di soccorso) sono questioni di merito: la Corte di Cassazione richiede che i motivi di impugnazione in Cassazione specifichino il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti sono inammissibili come reiterativi
- I ricorsi che ripropongono in maniera generica le stesse doglianze già decise in sede di appello senza confrontarsi punto per punto con la motivazione della decisione impugnata sono frequentemente dichiarati inammissibili o infondati
- In caso di rigetto del ricorso per Cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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