Cassazione Penale, Sentenza n. 10634/2026 del 20/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Alex Yanga e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali. Il gravame deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., sostenendo che la Corte di merito ha erroneamente applicato i principi di soccombenza nelle cause di riparazione per ingiusta detenzione nel caso in cui l'Amministrazione non si fosse costituita.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle spese di lite. Il Collegio ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui le spese nel procedimento di riparazione vanno regolate secondo i criteri degli artt. 91 e 92 c.p.c. e ha precisato che, se l'Amministrazione non si costituisce e non contesta la pretesa, non può essere considerata soccombente e dunque non può essere condannata alla rifusione delle spese processuali. Di conseguenza è stata eliminata la condanna del Ministero al pagamento della somma complessiva di euro 1.200,00 oltre IVA e CPA a titolo di rifusione delle spese processuali sostenute dall'istante; rimangono invece inalterate le statuizioni di accoglimento della domanda di riparazione e l'eventuale riconoscimento dell'indennizzo.
Norme richiamate
Regola i criteri generali sulla condanna alle spese processuali in ambito civilistico; la Corte ha richiamato questo articolo per affermare che il procedimento di riparazione, per le sue connotazioni civilistiche, deve attenersi a tali criteri.
Disciplina la compensazione delle spese processuali. La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui il giudice può compensare le spese solo in presenza di soccombenza reciproca o nei casi tassativamente indicati (novità della questione o mutamento giurisprudenziale), tenendo conto della pronuncia costituzionale che ha ampliato i casi di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma procedurale penale richiamata in relazione ai motivi di ricorso per cassazione; contestualmente alla doglianza sui criteri di attribuzione delle spese, il ricorso invocava violazioni di norme procedurali che giustificano il controllo di legittimità.
decreto-legge n. 132 del 12/09/2014, conv. con legge n. 162/2014
decreto n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014
Ha modificato l'art. 92 c.p.c. prevedendo limiti e condizioni per la compensazione delle spese; la Corte ha richiamato la disciplina nella versione modificata ma ha anche considerato la pronuncia costituzionale che ne ha corretto alcuni profili.
Sentenza Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della nuova disciplina che impediva al giudice di compensare le spese anche per "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", ampliando così le possibilità di compensazione in casi straordinari.
Massime di principio
- Nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione, le spese processuali vanno regolate secondo i criteri civilistici degli artt. 91 e 92 c.p.c.
- Se l'Amministrazione (Ministero dell'Economia e delle Finanze) non si costituisce e non contesta la domanda di riparazione, non può essere considerata soccombente e non può essere condannata a rifondere le spese processuali della parte privata.
- La condanna alle spese è giustificata quando l'Amministrazione si costituisce e svolge eccezioni o difese che vengono rigettate: in tal caso il procedimento assume natura contenziosa e trova applicazione la regola della soccombenza.
- La compensazione delle spese da parte del giudice è ammissibile solo in ipotesi limitate (soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento della giurisprudenza) e, per giurisprudenza costituzionalmente corretta, anche per altre gravi ed eccezionali ragioni.
- La riparazione dell'ingiusta detenzione deve avvenire tramite procedimento giudiziale instaurato dall'interessato; accordi o riconoscimenti extragiudiziali dell'Amministrazione non sostituiscono il necessario accertamento giudiziale ai fini dell'indennizzo.
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