Cassazione Civile, Ordinanza n. 15263/2025 del 08/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2009, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti, oltre a irrogare sanzioni. La Commissione tributaria regionale ha accolto solo in parte l’appello della società, limitatamente alla rideterminazione delle sanzioni per tenere conto anche dell’annualità 2008 oggetto di diverso accertamento, e ha respinto il resto dell’impugnazione. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 56 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’avviso fosse carente di motivazione perché non riportava il contenuto essenziale delle rogatorie svolte a San Marino e delle dichiarazioni dei vettori, ma solo meri riferimenti; 2) violazione degli artt. 54 e 19 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., assumendo che gli elementi valorizzati dalla CTR non provassero l’inesistenza soggettiva delle operazioni né la partecipazione della società al meccanismo fraudolento, e che intercettazioni e altri riscontri non fossero riferibili all’anno 2009. In memoria la ricorrente ha inoltre prodotto due sentenze penali di assoluzione invocando l’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000.
La decisione
La Corte ha dichiarato entrambi i motivi di ricorso inammissibili. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio della sentenza impugnata e sollecitasse una rivalutazione del fatto, poiché la CTR aveva accertato che l’avviso riportava in modo dettagliato il contenuto essenziale degli elementi posti a base del recupero. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con la motivazione della CTR, la quale aveva già valorizzato elementi idonei a dimostrare sia la natura soggettivamente inesistente delle fatture sia la partecipazione della contribuente al sistema simulatorio. La Corte ha inoltre escluso rilievo alle sentenze penali prodotte in memoria, osservando che una riguardava un proscioglimento per prescrizione e l’altra fatti diversi e successivi, dunque non rientranti nell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando consente di comprendere i recuperi d’imposta e riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati, senza necessità di allegare integralmente i verbali prodromici.
artt. 54 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati in relazione alla ripresa IVA e alla deducibilità/detraibilità collegata a operazioni soggettivamente inesistenti.
Richiamati per contestare la prova presuntiva; la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse la valutazione di merito della CTR circa la prova dell’inesistenza soggettiva e della partecipazione al sistema fraudolento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Consente il deposito di memoria in Cassazione; nel caso concreto la memoria è stata usata per produrre sentenze penali, ma senza incidenza decisiva sull’esito.
art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
"La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi."
L’efficacia vincolante nel processo tributario opera solo per sentenze irrevocabili di assoluzione per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto, rese dopo dibattimento, sui medesimi fatti materiali; non si estende a pronunce di prescrizione né a fatti diversi o successivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando riproduce il contenuto essenziale degli atti istruttori richiamati e consente al contribuente di comprendere la pretesa fiscale; non è necessario l’integrale allegato dei verbali se i loro dati essenziali sono già riportati.
- Le censure di legittimità che mirano a contestare la ricostruzione fattuale della CTR o a ottenere una nuova valutazione delle prove sono inammissibili, perché la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del compendio probatorio.
- In materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio mediante un quadro indiziario convergente idoneo a dimostrare sia l’inesistenza soggettiva del fornitore sia la consapevolezza del cessionario della frode.
- La partecipazione del contribuente al meccanismo simulatorio può essere desunta da elementi quali cointeressenze con altre società coinvolte, contatti diretti con i fornitori reali, pagamenti in contanti e riscontri documentali e investigativi coerenti tra loro.
- L’efficacia di giudicato ex art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 richiede una sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto, riferita ai medesimi fatti materiali oggetto del giudizio tributario; non valgono pronunce di non doversi procedere per prescrizione né decisioni relative a condotte diverse per tempo o contenuto.
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