Cassazione Penale, Sentenza n. 29975/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza per l'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva (ex art. 671 c.p.p.) tra più condanne definitive relative a reati contro il patrimonio e violazioni di misure di prevenzione. Il ricorrente sosteneva l'esistenza di un medesimo disegno criminoso per omogeneità del bene giuridico tutelato (patrimonio), finalità di lucro e temporalità ravvicinata; denunciava altresì inosservanza dell'art. 81 c.p., violazioni procedurali (art. 125, comma 3, c.p.p.) e carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla continuazione, condividendo la valutazione del Tribunale che aveva escluso l'unicità del disegno criminoso per l'ampio arco temporale tra i reati, la disomogeneità territoriale, la diversità delle persone offese e gli iati temporali tra le violazioni della misura di prevenzione. La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento del reato continuato (unità di ideazione antecedente e specifica, indici esteriori significativi quali contiguità spazio-temporale, identità della natura delittuosa, analogia del modus operandi, costante compartecipazione) e ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma invocata per chiedere in sede esecutiva l'applicazione della disciplina della continuazione tra più condanne; la Corte ricorda che l'accertamento della continuazione in esecuzione richiede gli stessi indici probatori richiesti in sede di cognizione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della continuazione/concorrenti reati; la Corte richiama la giurisprudenza sul requisito dell'unità di ideazione (non è sufficiente l'abitualità o la mera contiguità degli episodi).
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Censurato dal ricorrente come violato per presunta nullità; la Corte non ha rilevato vizi formali tali da inficiare la motivazione e ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato il diniego.
Norma sostanziale relativa al reato di ricettazione: indicata come una delle fattispecie oggetto delle condanne considerate dal Tribunale nell'esame sulla continuazione.
Norma sostanziale relativa al reato di rapina: indicata tra le fattispecie per le quali sono intervenute condanne definitive e valutata dal Tribunale ai fini dell'eventuale vincolo di continuazione.
art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011
Norma richiamata come parte delle condanne definitive in materia di misure di prevenzione/reati connessi; rilevante per valutare omogeneità delle violazioni.
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998
Norma indicata tra le fattispecie per le quali sono state emesse condanne definitive e valutata nel contesto della richiesta di continuazione.
Norma sostanziale relativa a reati in materia fallimentare inclusi nelle condanne; la loro diversità rispetto ad altri reati è stata considerata nel giudizio sulla mancanza di un progetto criminoso unitario.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali: la Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ai sensi della norma.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare l'unicità del disegno criminoso, ossia una precedente e unitaria ideazione dei reati nella loro specificità, non la semplice propensione a delinquere.
- Gli indici decisivi sono, tra gli altri, la contiguità spazio-temporale degli episodi, l'omogeneità della natura dei reati e del bene giuridico tutelato, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione degli stessi soggetti; l'assenza o la debolezza di questi indici preclude il riconoscimento della continuazione.
- Un ampio arco temporale, la disomogeneità territoriale e la diversità delle persone offese costituiscono elementi ostativi al riconoscimento della continuazione perché suggeriscono la mancanza di una preventiva programmazione unitaria.
- L'abitualità criminosa o la recidiva non sono di per sé sufficienti a comprovare l'unità di ideazione necessaria per la continuazione.
- In sede esecutiva si applicano gli stessi criteri probatori e di valutazione già richiesti in sede di cognizione: il giudice deve motivare in modo adeguato la valutazione degli indici, e la mancanza di motivazione determinante può costituire vizio impugnabile.
- Se gli episodi appaiono frutto di determinazioni estemporanee, anche in presenza di alcuni elementi di contiguità, la continuazione va esclusa.
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