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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29962/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato continuato (artt. 644 e 629 in relazione all'art. 628, comma 3, n.3 c.p.), deducendo: 1) contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo all'attendibilità della persona offesa (SANTINI); 2) violazione dell'art. 522 comma 2 c.p.p. perché la Corte territoriale aveva riconosciuto una aggravante (art. 628, comma 3, n.3 c.p.) non contestata in fatto nel capo di imputazione; 3) insufficiente e illogica motivazione sulla presunta appartenenza dell'imputato al clan Birra-Iacomino, fondata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza riscontri esterni.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure relative alla valutazione della credibilità della persona offesa, ritenendo che la motivazione dei giudici di merito fosse logica, congrua e fondata su riscontri probatori; ha però accolto il secondo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.3 c.p., perché tale aggravante non risultava contestata in fatto nel capo di imputazione e la sua applicazione ha violato l'art. 522 c.p.p.; per l'effetto la Corte ha annullato la parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo esame della pena; il resto della sentenza (affermazione di responsabilità) è stato dichiarato irrevocabile ai sensi dell'art. 624, comma 2 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.

    Aggravante riconosciuta dai giudici di merito come fondata sulla partecipazione dell'imputato al clan camorristico; la Cassazione ha ritenuto illegittimo il riconoscimento giudiziale dell'aggravante se questa non è stata adeguatamente contestata in fatto nel capo di imputazione

  • art. 7 d.l. 152/1991 (censito nel capo di imputazione)

    «con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata Birra-Iacomino, operante sul territorio di Ercolano, a cui era destinata parte del profitto illecito e di essersi avvalsi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., intimorendo la vittima e i suoi familiari mediante l'uso di un linguaggio simbolico e creando negli stessi una conseguenziale condizione di paura e povertà»

    Questa aggravante risultava espressamente contestata nell'imputazione originaria; i giudici di primo grado l'avevano esclusa per carenza di prova, ma la differenza fra questa aggravante (metodo o fine di agevolazione mafiosa) e quella poi ritenuta in sentenza (partecipazione al clan) è stata centrale per l'annullamento parziale in Cassazione

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sulla associazione di tipo mafioso richiamata nel capo di imputazione come fatto oggetto delle aggravanti; la valutazione della partecipazione o del metodo mafioso richiede specifica contestazione e prova

  • art. 522, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede che le circostanze aggravanti devono essere descritte in fatto nell'imputazione; la Cassazione ha ritenuto violato questo principio perché l'aggravante applicata in sentenza non era stata adeguatamente contestata in fatto

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza il pubblico ministero alle contestazioni suppletive; la Corte ha ricordato che, in assenza di contestazione suppletiva da parte del P.M., il giudice non può autonomamente riconoscere un'aggravante non contestata

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti del giudice circa la restituzione degli atti al P.M. per diversa contestazione; la Corte ha precisato che il giudice non può integrare di propria iniziativa la contestazione sulle aggravanti

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per le parti della sentenza non annullate; la Cassazione l'ha applicata per rendere irrevocabile la condanna nella parte sostanziale

  • art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la limitata possibilità della Corte di cassazione di sostituirsi ai giudici di merito nella determinazione della pena; qui la Corte ha ritenuto di non poter rideterminare la pena e ha rinviato per il nuovo esame

  • artt. 644 e 629 cod. pen. (reato ascrittto in continuazione)

    Norme che identificano la fattispecie di reato di cui è stato riconosciuto l'autore; la Cassazione ha confermato l'affermazione di responsabilità per il nucleo essenziale attribuito

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata ai giudici di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione presenta manifesti vizi logico-giuridici; contraddizioni formali non compromettono l'attendibilità se il nucleo essenziale risulta coerente e supportato da riscontri
  • I giudici non possono applicare in sentenza circostanze aggravanti che non risultino contestate in fatto nel capo di imputazione: l'onere di contestare aggravanti spetta al pubblico ministero e, in caso di omissione, l'applicazione giudiziale è illegittima per violazione dell'art. 522 c.p.p.
  • Quando la Corte di legittimità annulla una parte della sentenza per vizio nella contestazione di circostanze aggravanti, può annullare senza rinvio la sola statuizione viziata e disporre il rinvio per la rideterminazione della pena, se la nuova determinazione richiede accertamenti di fatto o valutazioni non delegabili alla Cassazione
  • La distinzione fra aggravanti basate sul "metodo/finalità mafiosa" e quelle fondate sulla "partecipazione ad associazione mafiosa" è sostanziale: sono presupposti fattuali diversi e ciascuno richiede contestazione e prova specifica
  • Il ricorso in Cassazione non può limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti già valutati dal merito: serve dimostrare vizi di motivazione o violazioni di diritto per ottenere l'annullamento

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