Cassazione Penale, Sentenza n. 29963/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 09/03/2022 (che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato per cui era stato condannato in primo grado) lamentando la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. per mancata e/o erronea notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione. In particolare l'avviso era stato notificato ad un difensore omonimo iscritto ad un diverso ordine professionale (Avv. Giovanni DONNARUMMA del foro di Torre Annunziata) anziché al difensore di fiducia del ricorrente (Avv. Giovanni DONNARUMMA del foro indicato nel ricorso), con conseguente impossibilità per la difesa di partecipare e discutere, tra l'altro, l'eventuale proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha verificato dagli atti che il decreto di fissazione dell'udienza d'appello non era stato notificato al difensore di fiducia ma a un omonimo difensore iscritto a un diverso consiglio dell'Ordine, rilevando che l'omesso avviso al difensore di fiducia determina nullità assoluta quando il difensore non abbia partecipato al giudizio e ne derivi una lesione sostanziale e inemendabile del diritto di difesa. Sulla base della giurisprudenza consolidata, la Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Trieste per il proseguimento del procedimento.
Norme richiamate
Riguarda l'obbligo di notificazione degli atti relativi alla fissazione dell'udienza. La Corte interpreta che la mancata notifica al difensore di fiducia costituisce causa di nullità assoluta quando il difensore non abbia partecipato al giudizio e ne derivi una lesione non rimediabile del diritto di difesa.
Collegato all'art. 178; disciplina le notificazioni agli difensori e le conseguenze dell'irregolare o mancata notificazione. La Corte lo applica in combinato con l'art. 178 per sancire la nullità degli atti processuali quando il difensore di fiducia non sia stato avvisato correttamente.
Norma che prevede il proscioglimento nel rito; è richiamata dal ricorrente perché la mancata partecipazione del difensore ha impedito di valutare e discutere l'eventuale proscioglimento ai sensi di tale articolo. La Corte riconosce che l'assenza del difensore ha concretamente pregiudicato la possibilità di proporre o ottenere tale misura.
Articolo del codice penale relativo al reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado; citato per contestualizzare l'oggetto del giudizio, ma la decisione di Cassazione riguarda esclusivamente vizi processuali di notificazione e diritto di difesa.
Massime di principio
- La notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza deve essere fatta al difensore di fiducia indicato negli atti: l'omessa o erronea notificazione a un omonimo non sostituisce quella dovuta e può determinare la nullità assoluta dell'atto.
- La nullità per mancata notificazione è assoluta quando il difensore di fiducia non ha partecipato al giudizio e la mancata partecipazione ha leso in modo sostanziale il diritto di difesa; in tali casi la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio o con conseguente rimessione al giudice competente per il prosieguo.
- La regolarità della partecipazione del difensore può sanare vizi formali: se il difensore di fiducia ha effettivamente partecipato e ha potuto esercitare la difesa, la notifica erronea può risultare priva di effetti invalidanti.
- In presenza di omonimia tra avvocati è necessario verificare attentamente l'ordine di appartenenza e i dati identificativi per evitare errori di notifica; l'amministrazione giudiziaria e le parti devono adottare prudenza per garantire il diritto di difesa.
- Quando il difetto di notifica ha impedito di discutere questioni decisive (es. proscioglimento ex art. 129 c.p.p.), il vizio assume rilievo decisivo e giustifica l'annullamento della pronuncia impugnata.
- La conseguenza pratica per il ricorrente vittorioso è il ritorno del procedimento al giudice d'appello per il proseguimento del processo, con possibilità per la difesa di partecipare regolarmente e far valere le proprie deduzioni.
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