Cassazione Penale, Sentenza n. 29964/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la condanna (4 mesi di arresto) per il reato contestato nell'art. 707 cod. pen.; deduceva violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e censurava la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare sosteneva che l'atto di appello, pur sintetico, era però specifico nel confutare la ricostruzione del Tribunale (valutazione della tardività e genericità delle dichiarazioni sull'uso dei due cacciaviti) e che la richiesta di riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità era implicitamente ricompresa nell'oggetto dell'impugnazione, con analoga richiesta di conversione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'appello nonostante quest'ultimo contenesse censure specifiche e pertinenti rispetto al percorso motivazionale del primo giudice. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per il giudizio sul merito; le doglianze relative alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e alla conversione della pena sono state ritenute assorbite e da esaminare in sede di merito.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte per il principio che l'appello deve essere sufficientemente specifico; la Cassazione ha precisato che l'inammissibilità può essere dichiarata solo se i motivi difettano di specificità o non affrontano il percorso motivazionale della sentenza impugnata.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle regole sul trattamento delle impugnazioni e sulle decisioni di merito/inammissibilità; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia impropriamente usato la declaratoria di inammissibilità quando invece andava valutato il merito delle censure.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte di legittimità ha assorbito le relative doglianze e indicato che la loro verifica deve essere compiuta in sede di giudizio di merito dall'organo a cui sono ora trasmessi gli atti.
art. 707 cod. pen.
Norma penale contestata nella condanna di primo grado; nella decisione della Cassazione l'esame si è focalizzato sul fatto che l'appello contestava la valutazione dell'elemento soggettivo fatta dal tribunale (tardività e genericità delle dichiarazioni sull'uso dei due cacciaviti).
Massime di principio
- La Corte d'appello può dichiarare inammissibile l'appello solo quando i motivi manchino di specificità o non affrontino il percorso motivazionale della sentenza impugnata; se i motivi confrontano il decisum del primo grado vanno esaminati nel merito.
- Non è corretto etichettare come 'inammissibile' un gravame che venga però sostanzialmente esaminato e confutato nel merito: in tal caso la Corte deve decidere sul merito (o, se necessario per imparzialità, trasmettere ad altra sezione) e non limitarsi alla declaratoria formale di inammissibilità.
- Le richieste implicite (es. riconoscimento della particolare tenuità o conversione della pena) devono essere valutate in sede di merito se emergono dagli atti e sono pertinenti; la loro omissione di esame costituisce questione da recuperare in sede superiore.
- Quando la condanna si fonda su valutazioni probatorie (es. tardività o genericità di dichiarazioni difensive), l'appello deve articolare con sufficiente specificità le ragioni fattuali e giuridiche per contestare tali valutazioni affinché la Corte territoriale possa decidere sul merito.
- La Cassazione può annullare un provvedimento di inammissibilità se rileva che il gravame era ricevibile e disporre la trasmissione ad altra sezione per assicurare un esame di merito imparziale.
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