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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29960/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: (1) violazione dell'art. 23 d.l. 149/2020 per presunta mancata notificazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale al nuovo difensore e per la ritenuta impossibilità di presentare istanza di trattazione orale nei termini perentori di 15 giorni; (2) doglianza sulla valutazione delle prove: la Corte territoriale avrebbe motivato in modo contraddittorio e illogico ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa Alessandra PIGNOTTI e della testimone Alessandra PAOLINI, senza considerare la comprovata inimicizia/ostilità delle medesime verso il ricorrente (pregresse denunce e procedimenti), e inoltre la Corte non avrebbe adeguatamente motivato sulla richiesta di concessione del beneficio della non menzione.

La decisione

Il ricorso è stato in parte accolto. Primo motivo (procedurale) manifestamente infondato: la Corte ha rilevato che le conclusioni scritte del Procuratore generale sono state depositate e notificate al difensore di fiducia in carica al momento del deposito (8/10/2021) mediante sistema SNT; la successiva sostituzione del difensore non imponeva una nuova notifica e la doglianza è stata proposta per la prima volta in Cassazione, quindi inammissibile. È stato ribadito che l'istanza di trattazione orale va presentata per iscritto entro il termine perentorio di 15 giorni e che un rinvio dell'udienza non riapre tale termine. Secondo motivo (prove) fondato: la Corte di merito ha omesso di confrontarsi e confutare le specifiche argomentazioni difensive circa l'inattendibilità della persona offesa e della testimone alla luce dell'inimicizia e dei precedenti procedimenti; la motivazione è risultata carente e apodittica (si era limitata a definire le dichiarazioni "dettagliate, coerenti e concordi"). Per tali ragioni la Corte suprema ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia in sede rescissoria. La doglianza relativa alla non menzione è stata assorbita, dipendente dall'esito del giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    Norma indicata come fattispecie-reato per la quale il BARRA era stato condannato; dalla sentenza non emerge particolare interpretazione sostanziale della norma, è richiamata come titolo di reato.

  • art. 23 d.l. 149/2020

    La Corte ha interpretato che la notifica delle conclusioni scritte al difensore di fiducia in carica al momento del deposito è sufficiente e non impone un'ulteriore notifica al difensore nominato successivamente; inoltre il termine perentorio di 15 giorni per chiedere la trattazione orale non si riapre in caso di rinvio dell'udienza.

  • art. 23-bis, comma 2, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)

    Richiamato in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale; la Corte ha confermato la regolarità del deposito e della notificazione al difensore di fiducia mediante sistema SNT.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'istanza di concessione di termine a difesa depositata dal nuovo difensore; la norma disciplina il potere di concedere termini a difesa ma non incide sul termine perentorio di 15 giorni per l'istanza di trattazione orale previsto dall'art. 23 d.l. 149/2020.

Massime di principio

  • La notifica delle conclusioni scritte al difensore di fiducia esistente al momento del deposito è valida: la sostituzione successiva del difensore non obbliga l'ufficio procedente a una nuova notifica; la difesa deve eccepire tempestivamente eventuali nullità al giudice di merito, non in Cassazione.
  • Il termine di 15 giorni per presentare l'istanza di trattazione orale è perentorio: un successivo rinvio dell'udienza, se non determinato da vizio del contraddittorio, non riapre tale termine né consente la modifica della scelta processuale operata oltre il termine.
  • Le censure sulla attendibilità della persona offesa e dei testi, soprattutto se fondate su ostilità, inimicizia o procedimenti incrociati, devono essere esaminate e confutate in modo puntuale dal giudice di merito; valutazioni generiche o apodittiche sulla coerenza delle dichiarazioni non sono sufficienti.
  • La mancata valutazione, da parte della Corte di merito, di argomenti difensivi idonei a incidere sulla credibilità delle prove decisive integra vizio di motivazione e legittima l'annullamento con rinvio in Cassazione.
  • Le questioni subordinate o dipendenti dall'accertamento della responsabilità (es. concessione della non menzione) possono risultare assorbite e devono essere valutate solo dopo la decisione sul profilo principale della responsabilità.

Testo integrale

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