Cassazione Civile, Ordinanza n. 24172/2024 del 09/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti di convalida del suo trattenimento presso un CPR: il primo emesso dal Giudice di pace di Torino su richiesta del Questore ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, il secondo emesso dal Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015, dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale. In entrambi i ricorsi ha dedotto, come unico motivo, la violazione degli artt. 10, comma 4, e 10-ter d.lgs. 286/1998 e dell'art. 8 della Direttiva 2013/32/UE, sostenendo che all'ingresso nel territorio nazionale non gli era stata fornita l'informazione, completa ed effettiva, circa la possibilità di chiedere protezione internazionale. Secondo il ricorrente, in assenza di prova dell'avvenuta informativa, il foglio notizie non poteva valere come base per ritenere legittimo il respingimento e il conseguente trattenimento; inoltre, il giudice di merito non avrebbe potuto valorizzare il fatto che non avesse manifestato subito la volontà di chiedere asilo o che avesse dichiarato di essere venuto in Italia per lavoro, perché tali dichiarazioni sarebbero state rese senza previa adeguata informazione sulle alternative previste dall'ordinamento.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i ricorsi. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 10-ter d.lgs. 286/1998, l'amministrazione deve fornire a tutti gli stranieri condotti nei punti di crisi un'informazione completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, sul ricollocamento e sul rimpatrio volontario assistito, anche se lo straniero non abbia inizialmente manifestato la volontà di chiedere asilo. Ha ritenuto che la mera indicazione nel provvedimento di essere stati compiutamente informati non basta, se la contestazione dell'interessato non è smentita da atti, documenti o altri mezzi di prova che attestino tempi, modalità, lingua e presenza di interprete o mediatore. Poiché la censura dell'odierno ricorrente sulla mancata informativa era fondata, i provvedimenti di convalida sono stati cassati senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il trattenimento non era stato validamente convalidato e, essendo ormai scaduti i termini, il processo non poteva proseguire. Sulle spese la Corte ha rilevato l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato e ha escluso una regolazione delle spese in favore dell'amministrazione statale soccombente, rinviando alla liquidazione secondo la disciplina del patrocinio.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
disciplina la convalida del trattenimento disposta su richiesta del Questore; il giudice deve verificare anche la manifesta illegittimità del presupposto provvedimento.
art. 10, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione al mancato accesso alla protezione internazionale.
art. 10-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
impone alle autorità competenti di fornire, sempre e incondizionatamente, informazioni complete ed effettive sulla procedura di protezione internazionale; la sua violazione rende illegittimi respingimento e trattenimento.
art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
norma posta a base della convalida del trattenimento successivo alla domanda di protezione internazionale.
art. 8 Direttiva 2013/32/UE
richiamata in relazione agli obblighi informativi e all'accesso effettivo alla procedura di asilo.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito.
artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
prevedono l'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
regola la liquidazione dei compensi e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
individua il giudice competente a liquidare il compenso nel giudizio di cassazione o in caso di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale nel senso di una condanna alle spese in favore dello Stato.
Massime di principio
- Nei procedimenti di trattenimento e convalida relativi a stranieri condotti nei punti di crisi, l'informativa sulla protezione internazionale deve essere completa, effettiva e preventiva: il silenzio o una dichiarazione incompatibile non rilevano se non risulta che l'interessato sia stato prima adeguatamente informato.
- L'obbligo informativo grava sull'autorità indipendentemente da una previa manifestazione di volontà di chiedere asilo; la mancata richiesta iniziale non sana l'omissione dell'informativa.
- La prova dell'adempimento dell'obbligo informativo non può desumersi in modo generico dal solo testo del provvedimento: occorrono elementi concreti su tempi, modalità, lingua e assistenza linguistica o culturale, specie se l'interessato contesta la ricezione dell'informazione.
- Il giudice della convalida del trattenimento deve verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del presupposto provvedimento che incide sulla libertà personale, se dedotta e rilevabile in relazione alla regolarità della procedura.
- Quando il trattenimento non sia stato validamente convalidato e il termine sia ormai spirato, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio perché il processo non è più suscettibile di prosecuzione.
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