Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15454/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia delle entrate)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 con cui venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili per euro 84.229, con effetti ai fini IRES, IRAP e IVA. Il contribuente impugnava l’atto, ma sia la CTP di Roma sia la CTR del Lazio respingevano le doglianze. In Cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e dell’art. 52 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio endoprocedimentale prima dell’emissione dell’accertamento, avendo egli manifestato disponibilità a fornire documentazione integrativa; 2) violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, lamentando errori nella motivazione dell’avviso, tra cui l’indicazione del tipo di reddito accertato, asserite incongruenze nei conteggi e nella documentazione richiesta; 3) violazione dell’art. 109 TUIR, sostenendo la deducibilità dei costi sulla base del nesso funzionale con l’attività d’impresa e contestando nel merito la valutazione di indeducibilità di varie voci di costo; 4) nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente, assumendo che la CTR si fosse limitata a un richiamo acritico alla decisione di primo grado senza rispondere alle specifiche allegazioni difensive.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 opera solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, mentre nel caso concreto si trattava di un accertamento "a tavolino" fondato su documentazione fornita o esaminata in ufficio; ha inoltre rilevato che, comunque, il ricorrente non aveva assolto all’onere di allegazione della prova di resistenza, non indicando quali concrete difese avrebbe potuto svolgere con riferimento anche alla parte IVA. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni non trattate nella sentenza impugnata e comunque non autosufficientemente specificate, senza trascrizione dei passaggi rilevanti dell’atto. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile poiché, sotto la veste della violazione dell’art. 109 TUIR, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato rigettato: la motivazione della CTR, pur sintetica e per relationem, è stata ritenuta non apparente, poiché consentiva di comprendere la ratio della decisione e non risultava dimostrato che l’appello contenesse specifiche doglianze rimaste inevase. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera, nella disciplina previgente, solo quando l’accertamento sia preceduto da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; non si applica agli accertamenti svolti esclusivamente sulla base di documenti acquisiti o esaminati presso l’Ufficio.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, autosufficiente e riferita alla decisione impugnata: non sono ammissibili motivi che introducano questioni nuove, non trattate nel giudizio di merito, o che si risolvano in una generica elencazione di errori senza trascrizione degli atti rilevanti.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove; in cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
  • La motivazione per relationem è valida quando il giudice di appello mostri di aver esaminato i motivi di gravame e renda percepibili le ragioni della conferma della decisione di primo grado; è nulla solo se meramente apparente o incomprensibile.
  • La violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nei tributi armonizzati, richiede comunque che il contribuente assolva all’onere di indicare in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere e quale esito diverso avrebbe potuto determinare: la censura è inammissibile se non è dimostrata la concreta rilevanza della lesione.
  • Quando la decisione impugnata raggiunge comunque il risultato giuridico corretto, l’eventuale imperfezione della motivazione non impone la cassazione se non ricorre un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.