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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24917/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia origina da una convenzione di lottizzazione stipulata negli anni Settanta tra un Comune e più comproprietari di un’area destinata a urbanizzazione. Il Comune aveva agito per far accertare l’inadempimento degli obblighi assunti dai lottizzanti e ottenere il risarcimento dei danni; in un giudizio connesso, gli eredi di uno dei lottizzanti avevano a loro volta contestato le prescrizioni comunali nell’esecuzione delle opere. Dopo riunione dei giudizi, il tribunale aveva accolto la domanda del Comune, mentre la corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo adempiute le obbligazioni dei lottizzanti e rigettando la domanda risarcitoria. Il Comune ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) sosteneva che la corte territoriale avesse erroneamente circoscritto il rapporto alle sole obbligazioni della convenzione originaria, trascurando la natura solidale e propter rem anche degli oneri derivanti da successive concessioni edilizie, che avrebbero dovuto gravare sull’erede del lottizzante anche senza consenso; 2) in via subordinata, deduceva la violazione delle norme sull’ingiustificato arricchimento e della disciplina ambientale, lamentando che non fossero stati liquidati tutti i danni, anche ambientali e non patrimoniali, asseritamente derivanti dall’inadempimento e dalle violazioni urbanistiche; 3) denunciava omessa pronuncia sulla domanda residuale risarcitoria; 4) contestava la regolazione delle spese in favore di una controparte, ritenendo che il dispositivo fosse difforme dalla motivazione. L’erede resistente e l’assicuratrice controricorrente difendevano la correttezza della sentenza impugnata; l’eventuale ricorso incidentale condizionato della resistente restava assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che, pur ammettendosi in astratto la natura propter rem delle obbligazioni di urbanizzazione e la possibile riferibilità anche alle concessioni successive, nel caso concreto il Comune non aveva provato che l’erede del lottizzante avesse tratto vantaggio dalle successive concessioni, e comunque la corte di merito aveva accertato che l’obbligazione verso il Comune risultava già integralmente soddisfatta dagli altri coobbligati, con effetto estintivo dell’intero debito solidale. Ne è conseguito il rigetto della domanda risarcitoria, perché l’accertato adempimento escludeva il presupposto dell’inadempimento e, dunque, anche la pretesa di ulteriori danni ambientali o non patrimoniali. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la doglianza riguardava un mero errore materiale nel dispositivo emendabile con la procedura di correzione e non con ricorso per cassazione. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 L. 17 agosto 1942, n. 1150

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura propter rem degli oneri di urbanizzazione e la loro riferibilità ai proprietari e alle concessioni edilizie successive; la Corte ricorda l’orientamento per cui tali obbligazioni gravano sui soggetti che stipulano la convenzione, richiedono la concessione e realizzano l’edificazione avvalendosi della concessione rilasciata.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato in relazione alla solidarietà passiva tra i lottizzanti; la Corte evidenzia che il pagamento integrale da parte di uno dei coobbligati estingue l’intera obbligazione verso il creditore.

  • art. 2041 c.c.

    Invocato in via subordinata per sostenere un ingiustificato arricchimento; la Corte esclude che il Comune potesse agire in tale direzione, perché non aveva subito alcuna perdita dal riparto interno degli oneri.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamato con l’azione di arricchimento senza causa; ritenuto non utile per il Comune nel caso concreto.

  • art. 18 L. 8 luglio 1986, n. 349

    Invocato per i profili di danno ambientale; la Corte osserva che, accertato l’adempimento, viene meno il presupposto per domandare danni conseguenti all’inadempimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché, venuto meno l’inadempimento, non residuava la questione sulla domanda accessoria di danni.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per le spese di lite; la Corte qualifica la censura come volta a contestare un errore materiale del dispositivo, emendabile con correzione, non come violazione di legge.

  • artt. 287 e ss. c.p.c.

    Richiamati per affermare che un errore materiale del dispositivo va corretto con il procedimento di correzione e non con il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale fonte dell’introduzione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Le obbligazioni assunte in una convenzione di lottizzazione possono avere natura propter rem: la loro riferibilità ai soggetti obbligati va verificata in relazione a chi ha stipulato la convenzione, chi richiede la concessione edilizia e chi realizza l’edificazione avvalendosi di quella concessione.
  • Per affermare la responsabilità del proprietario che non abbia aderito a successive concessioni edilizie occorre provare che egli abbia comunque tratto vantaggio da tali concessioni; non basta invocare in astratto la natura reale dell’obbligazione.
  • In presenza di obbligazioni solidali passive, l’integrale adempimento da parte di uno dei coobbligati estingue l’obbligazione verso il creditore e libera gli altri condebitori nei confronti del creditore stesso.
  • Se il credito del soggetto procedente risulta già integralmente soddisfatto da uno o più coobbligati, non può essere accolta una pretesa di ulteriore risarcimento o di arricchimento senza causa fondata sul medesimo rapporto.
  • La domanda di danno ambientale o non patrimoniale che presupponga l’inadempimento non può essere accolta quando l’inadempimento sia escluso in fatto.
  • Un mero errore materiale del dispositivo non integra di per sé violazione di legge denunciabile in cassazione, ma va eliminato con il procedimento di correzione dell’errore materiale.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoMoraSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaBuona fede e correttezzaGiudicato

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