Cassazione Civile, Ordinanza n. 04779/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento per maggiori ricavi non dichiarati nei confronti di una società di capitali, fondato su movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate rilevate su conti intestati alla società, ai soci e a un soggetto formalmente terzo ma legato all’ente da rapporti familiari e di collaborazione continuativa. L’Ufficio aveva esteso le indagini anche al conto intestato a tale soggetto, ritenendo che le operazioni fossero in realtà riferibili alla società. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società; in appello la CTR aveva invece rigettato sia l’appello dell’Agenzia sia quello incidentale della contribuente, ritenendo non dimostrata la fittizia intestazione del conto al terzo e non provata la riferibilità delle movimentazioni alla società. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, oltre agli artt. 2729 e 2697 c.c., per avere la CTR richiesto all’Ufficio una prova della fittizietà dell’intestazione, senza considerare che, in presenza di indici sintomatici (stretta parentela con l’amministratore e ruolo di collaborazione nella società), operava la presunzione di riferibilità delle movimentazioni all’ente, con conseguente inversione dell’onere della prova; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR valutato gli elementi presuntivi emersi in verifica; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. per il richiamo, da parte della CTR, a una decisione resa nel giudizio sul presupposto avviso di accertamento, che secondo il ricorrente non era ancora passata in giudicato. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, e inammissibile il terzo per difetto di interesse, osservando che il richiamo alla decisione del giudizio connesso non costituiva ratio decidendi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e inammissibile il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la CTR non ha fatto corretta applicazione della disciplina delle indagini bancarie: in presenza di elementi sintomatici della riferibilità delle operazioni al soggetto verificato, l’Ufficio non doveva provare la fittizia intestazione in modo pieno, essendo sufficiente l’attivazione della presunzione legale relativa e gravando poi sul contribuente la prova contraria analitica.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni sui conti bancari acquisiti dall’Ufficio si presumono operazioni imponibili; la presunzione può operare anche rispetto a conti intestati a soci, familiari o soggetti formalmente terzi, se vi sono elementi sintomatici di riferibilità alla società, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato insieme alla disciplina delle indagini bancarie per sostenere la legittimità dell’accertamento fondato su presunzioni.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In materia IVA, le risultanze dei conti bancari possono fondare l’accertamento; la presunzione opera anche per conti di soci o congiunti quando ricorrano elementi sintomatici di collegamento con la società.
Le circostanze di fatto emerse in verifica possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a collegare le movimentazioni bancarie alla società.
L’onere di provare l’estraneità delle movimentazioni all’attività d’impresa grava sul contribuente una volta operante la presunzione legale relativa.
Il richiamo a una decisione non passata in giudicato, se non costituisce ratio decidendi, non è idoneo a sorreggere una censura utilmente scrutinabile.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Sono stati veicolati con tali disposizioni i motivi di ricorso per violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e violazione del giudicato.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, l’Amministrazione finanziaria può utilizzare le movimentazioni su conti formalmente intestati a terzi quando ricorrano elementi sintomatici che ne facciano presumere la riferibilità sostanziale al contribuente verificato, senza dover dimostrare in via piena e autonoma la fittizietà dell’intestazione.
- Per le società di capitali, soprattutto in presenza di una compagine ristretta e di rapporti familiari o di stretta collaborazione tra intestatario del conto e soggetti apicali della società, le movimentazioni bancarie possono essere imputate all’ente sulla base della presunzione legale relativa prevista dalla disciplina tributaria.
- La presunzione derivante dalle indagini bancarie comporta l’inversione dell’onere della prova: spetta al contribuente fornire una prova contraria specifica e analitica, indicando la diversa provenienza delle somme o l’estraneità di ciascuna movimentazione all’attività d’impresa.
- Non è sufficiente una contestazione generica della riferibilità delle operazioni bancarie; la prova difensiva deve essere puntuale con riguardo a ogni singola movimentazione.
- Un argomento della motivazione che non incide sulla decisione non può essere utilmente censurato in cassazione come se costituisse ratio decidendi, difettando in tal caso l’interesse all’impugnazione.
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