Cassazione Civile, Ordinanza n. 30131/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un atto di recupero di interessi e sanzioni ex art. 13 d.lgs. 471/1997, emesso in relazione all’utilizzo in compensazione di crediti IVA oltre soglia, crediti veicolati da dichiarazioni munite di visto di conformità apposto da un professionista non abilitato. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e poi rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo operante l’esimente di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 per il fatto che la società aveva confidato in buona fede nel consulente storico e lo aveva denunciato, una volta scoperta la mancanza di abilitazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme che impongono il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA oltre soglia, censurando la sentenza nella parte in cui avrebbe sostanzialmente legittimato l’operazione compiuta con visto irregolare; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997, sostenendo che l’esimente non fosse applicabile perché la denuncia penale non sarebbe stata immediata e perché il contribuente non avrebbe verificato con diligenza l’abilitazione del professionista.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva affermato la validità del visto apposto dal soggetto non abilitato, ma aveva ritenuto applicabile l’esimente di non punibilità. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l’esimente dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 opera solo per l’inadempimento di obblighi tributari sostanziali connessi al mancato pagamento del tributo e non per violazioni di natura meramente formale. Poiché nella specie non era in contestazione un omesso versamento d’imposta, ma una violazione formale relativa al visto di conformità, la CTR aveva erroneamente applicato l’esimente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 10, comma 10, lett. a), n. 7, d.l. 78/2009
i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità
La norma impone il visto di conformità per la compensazione di crediti IVA oltre soglia, sicché il relativo adempimento è presupposto formale dell’utilizzo in compensazione.
art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. 241/1997
il responsabile dell'assistenza fiscale ... rilascia un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro
La Corte richiama la disposizione per definire soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità.
art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997
Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi
L’esimente riguarda solo l’omesso pagamento del tributo per fatto di terzi denunciato all’autorità giudiziaria e non si estende a violazioni formali estranee al mancato versamento.
art. 5, comma 1, d.lgs. 472/1997
Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa
La Corte lo coordina con l’art. 6, comma 3, nel senso che la non punibilità opera come delimitazione dell’area sanzionabile ma presuppone pur sempre un elemento soggettivo colpevole.
È la disposizione richiamata nell’atto di recupero per l’irrogazione delle sanzioni collegate alla compensazione indebita.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
È evocato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- L’esimente prevista per il mancato pagamento del tributo per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi non è applicabile alle violazioni meramente formali, ma solo agli inadempimenti sostanziali connessi al versamento dell’imposta.
- Quando il ricorso per cassazione censura una decisione di merito, il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel sistema delle sanzioni tributarie amministrative, l’art. 5 d.lgs. 472/1997 fissa il principio di responsabilità per condotta cosciente e volontaria, dolosa o quantomeno colposa, mentre l’art. 6, comma 3, opera come esimente circoscritta e di stretta interpretazione.
- L’utilizzo in compensazione di crediti IVA oltre soglia richiede il rispetto dell’obbligo formale di visto di conformità da parte di soggetto abilitato; la presenza di un visto irregolare integra una violazione non sanata dalla sola buona fede del contribuente se la fattispecie non rientra nel perimetro dell’esimente tributaria invocata.
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