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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03254/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento sintetico IRPEF per l'anno d'imposta 2008, rideterminando in aumento il reddito imponibile sulla base di elementi indici di capacità contributiva, in particolare la disponibilità di un immobile gravato da mutuo e di un cavallo. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato il ricorso originario, ritenendo non fornita la prova contraria circa la provenienza non reddituale delle somme utilizzate, non valorizzabili le dichiarazioni scritte della compagna e confermando anche il rilievo del possesso del cavallo. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, sostenendo che gli indici del redditometro sono presunzioni semplici e che il giudice, in presenza di prova incompleta, deve usare poteri istruttori officiosi; (2) violazione dell'art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992, per mancata disapplicazione degli indici ministeriali rispetto alla disciplina fiscale della rata di mutuo; (3) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR negato valore alle dichiarazioni scritte di terzi sulla partecipazione alle spese domestiche; (4) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, per avere considerato il possesso del cavallo indice di capacità contributiva, nonostante la natura del bene non rientrasse, secondo il ricorrente, tra quelli rilevanti per l'equitazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la qualificazione del redditometro come presunzione legale relativa e infondata la pretesa di imporre al giudice tributario un potere istruttorio sostitutivo dell'onere probatorio del contribuente; ha inoltre escluso ogni contrasto tra la disciplina fiscale della detraibilità degli interessi passivi sul mutuo e gli indici di capacità contributiva utilizzati ai fini dell'accertamento sintetico. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono utilizzabili nel processo tributario come elementi indiziari da valutare nel complesso del materiale istruttorio, e ha accolto il quarto motivo, precisando che il possesso di cavalli assume rilievo ai fini del redditometro solo se si tratta di cavalli da equitazione o da corsa, non essendo sufficiente il generico possesso del bene. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Nel testo vigente ratione temporis, l'accertamento sintetico può fondarsi su spese per incrementi patrimoniali e su indici di capacità contributiva, configurando una presunzione legale relativa: accertata la disponibilità del bene-indice, il contribuente deve provare che il maggior reddito deriva da risorse non imponibili o che il reddito presunto non esiste o è inferiore.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Il potere istruttorio del giudice tributario non può essere usato per supplire alle carenze probatorie delle parti; può operare solo in caso di oggettiva incertezza, in funzione integrativa del materiale già acquisito.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    Il divieto di prova testimoniale non impedisce di valutare dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, che hanno valore indiziario e possono essere apprezzate nel complesso delle risultanze di causa.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992

    La richiesta di disapplicare gli indici ministeriali del redditometro è stata reputata inammissibile/infondata, perché gli indici operano su un piano diverso rispetto alle regole sulle detrazioni fiscali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha ribadito che, nel redditometro, spetta al contribuente fornire la prova contraria rispetto alla presunzione legale relativa.

  • art. 15 T.U.I.R.

    La detraibilità riguarda la sola quota di interessi del mutuo, non la rata nel suo complesso; la norma non contrasta con l'utilizzo della rata come indice di capacità di spesa nell'accertamento sintetico.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, gli indici di capacità contributiva previsti dal redditometro hanno valore di presunzione legale relativa: una volta provata la disponibilità del bene-indice, il giudice non può neutralizzarne autonomamente l'efficacia presuntiva.
  • Il contribuente può superare la pretesa fiscale provando, con idonea documentazione, che le risorse impiegate provengono da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non imponibili, oppure che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
  • Nel processo tributario il potere istruttorio officioso del giudice è meramente integrativo e non sostitutivo dell'onere probatorio della parte: non può essere utilizzato per colmare carenze probatorie imputabili al contribuente.
  • Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono acquisibili e valutabili nel giudizio tributario come elementi indiziari, da riscontrare con il complesso degli altri elementi di prova, nonostante il divieto di testimonianza.
  • Ai fini del redditometro, il possesso di cavalli rileva come indice di capacità contributiva solo se si tratta di cavalli da equitazione o da corsa; il mero possesso di cavalli non è di per sé sufficiente.
  • La disciplina fiscale delle detrazioni sul mutuo e quella dell'accertamento sintetico operano su piani diversi: la deducibilità o detraibilità di specifiche componenti reddituali non impedisce di considerare la relativa spesa come indice di capacità di spesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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