Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13378/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente, recuperando maggior reddito d'impresa e IVA indebitamente detratta in relazione a tre distinti nuclei fattuali: operazioni ritenute soggettivamente inesistenti con un primo fornitore, operazioni ritenute oggettivamente inesistenti con un secondo fornitore e operazioni non documentate con una società cessata. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte. In appello l'Ufficio aveva impugnato il rigetto parziale, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato il recupero relativo a una fattura e aveva invece escluso la fondatezza dei rilievi su una fattura per acquisto di bene strumentale, valorizzando la documentazione contabile e l'annotazione nel registro dei beni ammortizzabili, nonché aveva ritenuto corretta la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la prova contraria del contribuente non poteva risolversi nella sola esibizione di documenti contabili e che la fattura era stata disconosciuta dal fornitore, senza pagamenti tracciabili; 2) motivazione apparente ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle fatture di una società cessata, rispetto alle quali l'Ufficio aveva dedotto mancanza di documentazione, assenza del contribuente tra i clienti e mancanza di pagamenti tracciabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché, in tema di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente non assolve l'onere della prova contraria con la sola esibizione della documentazione contabile o con l'annotazione nel registro dei beni ammortizzabili. Ha ritenuto fondato anche il terzo motivo poiché il giudice di appello non si era pronunciato sulle censure riguardanti le fatture emesse dalla società cessata. Il secondo motivo, relativo alla motivazione apparente, è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per ribadire il riparto dell'onere della prova nelle controversie su operazioni oggettivamente inesistenti: l'Amministrazione deve provare la fittizietà dell'operazione con elementi diretti o indiziari, mentre il contribuente deve offrire una prova contraria rigorosa.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato in relazione alla prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale; la Corte richiama il quadro probatorio indiziario utilizzabile dall'Amministrazione per dimostrare l'inesistenza dell'operazione.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione della prova nel processo tributario; nel testo emerge solo il suo richiamo insieme alle regole sull'onere probatorio.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per denunciare il vizio di motivazione apparente della sentenza di appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato, insieme alle norme sulla motivazione, per denunciare l'insufficienza argomentativa della decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale evocata come parametro per il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale evocata per i motivi attinenti a nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'omessa pronuncia della Corte tributaria d'appello su uno specifico motivo di appello dell'Ufficio.

  • art. 7, legge n. 212 del 2000

    Citata nel testo con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale, che il giudice di appello ha ritenuto correttamente instaurato.

Massime di principio

  • In tema di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può fondare il recupero fiscale su prove dirette o indiziarie della fittizietà dell'operazione, mentre il contribuente ha l'onere di fornire una prova contraria rigorosa.
  • La prova contraria del contribuente non può consistere nella sola esibizione della fattura, nella regolarità formale della contabilità, nell'annotazione nei registri o nella mera tracciabilità formale dei pagamenti, perché tali elementi sono facilmente falsificabili e non dimostrano di per sé l'effettività dell'operazione.
  • Quando il giudice di appello omette di esaminare uno specifico motivo di gravame su un autonomo rilievo accertativo, la sentenza è viziata per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., con conseguente cassazione sul punto.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la decisione non dà conto, in modo effettivo, degli elementi di prova posti a base della censura o della ratio della soluzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.