Cassazione Civile, Ordinanza n. 20594/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività, rilevando che nelle opposizioni all'esecuzione non si applica la sospensione feriale dei termini. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese per la mancata difesa dell'intimato e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento mobiliare eseguito dal condominio nei confronti della ricorrente. Quest'ultima propose opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., che il Tribunale di Lucca rigettò. La Corte d'appello di Firenze dichiarò poi inammissibile l'appello. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi contro la sentenza d'appello. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era tardivo: trattandosi di giudizio di opposizione all'esecuzione, non opera la sospensione feriale dei termini, sicché il termine breve di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c. decorreva dalla notificazione della sentenza d'appello e risultava ormai spirato quando il ricorso fu notificato via PEC l'11 settembre 2019, a fronte di una notificazione della sentenza il 1° luglio 2019.
Norme richiamate
opposizione all'esecuzione
La lite è qualificata come opposizione all'esecuzione, circostanza decisiva per escludere la sospensione feriale dei termini.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Richiamato insieme alla legge sulla sospensione feriale per fondare la disciplina dell'operatività dei termini nei giudizi oppositivi.
artt. 1 e 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
"opposizioni all'esecuzione"
La sospensione feriale non si applica alle opposizioni all'esecuzione; la locuzione comprende tutti i giudizi oppositivi, anche agli atti esecutivi e del terzo, sia preesecutivi sia successivi all'inizio dell'esecuzione.
art. 325, secondo comma, c.p.c.
termine di sessanta giorni
Il ricorso per cassazione va proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata; nel caso concreto il termine era spirato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini processuali non opera nelle opposizioni all'esecuzione e, più in generale, nei giudizi oppositivi esecutivi, perché l'esclusione dipende dalla natura della controversia e si estende a tutte le fasi e gradi del processo, comprese le impugnazioni.
- La nozione di "opposizioni all'esecuzione" di cui alla legge sulla sospensione feriale deve essere intesa in senso ampio, ricomprendendo anche le opposizioni agli atti esecutivi e le opposizioni di terzo all'esecuzione, sia se proposte prima sia se proposte dopo l'inizio dell'esecuzione.
- Quando la sentenza impugnata è notificata e il giudizio non beneficia della sospensione feriale, il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve di sessanta giorni è irrimediabilmente tardivo e deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio.
- La mancata costituzione dell'intimato esclude la regolazione delle spese del grado.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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