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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24637/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica fiscale e di PVC della Guardia di Finanza, l’Ufficio notificava alla società un avviso di accertamento per ritenute alla fonte IRPEF asseritamente omesse per l’anno 2013, contestando la genuinità dei distacchi temporanei di personale intervenuti tra la società italiana e una società portoghese negli anni 2012-2016. La CTP aveva annullato l’atto; la CGT di secondo grado aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia deduceva un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 30 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che i giudici di merito avessero omesso di valutare complessivamente gli indizi acquisiti e avessero erroneamente ritenuto regolare il distacco, mentre, secondo l’Ufficio, si sarebbe trattato in realtà di somministrazione irregolare di manodopera.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione di fatto compiuta dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha valorizzato, inoltre, gli accertamenti fattuali già compiuti dalla CGT di secondo grado: regolare assunzione dei lavoratori da parte della società portoghese, rimborso da parte della società italiana di retribuzioni e contributi, emissione di fattura, presenza degli atti di distacco e dei modelli A/1. La Corte ha quindi condannato l’Agenzia alle spese, nonché al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    invocato dall’Ufficio come norma sulle presunzioni semplici, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché in realtà sollecitava una diversa valutazione del fatto e delle prove

  • art. 2729 c.c.

    invocato per censurare l’apprezzamento degli indizi; la Corte ha escluso che la doglianza integrasse una vera violazione di legge

  • art. 30 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    richiamato per contestare la qualificazione del rapporto di distacco; la Corte ha rilevato che la censura mirava al merito della ricostruzione fattuale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la doglianza era formalmente incardinata nel vizio di violazione di legge, ma è stata ritenuta sostanzialmente diretta contro l’accertamento di fatto

  • art. 380-bis, commi 1, 2 e 3, c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la decisione conforme alla proposta, con conseguente condanna ulteriore della ricorrente

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    norma richiamata per la fissazione della discussione in camera di consiglio

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicata per condannare la ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    la Corte ha escluso la sua applicazione nel caso richiamato, perché la sentenza penale menzionata non era stata emessa a seguito di dibattimento

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    richiamato in relazione all’assoluzione della legale rappresentante della società dai reati contestati

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    la Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge o falsa applicazione di norme sulle presunzioni, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La censura sulla mancata considerazione degli indizi è ammissibile solo se denuncia un reale errore di sussunzione della fattispecie nella norma; non è invece consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Quando il giudice di merito accerta specifici elementi fattuali indicativi della genuinità del distacco di personale, tali accertamenti non sono rivalutabili in cassazione se non nei limiti dei vizi consentiti dal codice di rito.
  • La qualificazione di un rapporto come distacco genuino o come somministrazione irregolare di manodopera dipende da una ricostruzione fattuale complessiva, la cui contestazione non può essere trasformata in una doglianza di violazione di legge.
  • La decisione conforme a una proposta di definizione accelerata può comportare, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l’applicazione delle conseguenze economiche previste dall’art. 96 c.p.c. in caso di soccombenza della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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