Cassazione Civile, Sentenza n. 11346/2021 del 29/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sull'opposizione di Publiservizi avverso due cartelle esattoriali relative al pagamento dei contributi per CIG e CIGS per gli anni 2006-2009. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione ritenendo Publiservizi "impresa pubblica" esentata dall'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 869/1947, sostenendo che il capitale era integralmente pubblico. L'INPS ha impugnato in Cassazione, deducendo che Publiservizi è una società di diritto privato a capitale misto (aperta alla partecipazione privata), per cui non è applicabile l'esenzione, e contestando altresì la tesi della decadenza per tardiva iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'INPS e rigettato il ricorso incidentale di Publiservizi. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito, ha respinto l'opposizione di Publiservizi alle cartelle esattoriali. La Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le società per azioni a partecipazione pubblica (quando non vietata assolutamente dallo statuto) e aperte all'ingresso di soci privati, anche se a controllo pubblico prevalente, hanno natura essenzialmente privata e sono tenute al pagamento dei contributi CIG/CIGS. Ha inoltre precisato che la tardiva iscrizione a ruolo comporta solo l'impossibilità di utilizzare la cartella come titolo esecutivo, ma non la decadenza dal diritto dell'INPS di agire in giudizio per ottenere l'accertamento e la condanna contributiva. Ha inoltre respinto la richiesta di applicazione del regime sanzionatorio più favorevole per mancanza del presupposto dell'integrale pagamento della contribuzione controversa.
Norme richiamate
D.L.C.P.S. n. 869/1947, art. 3
L'esenzione per "le imprese industriali degli enti pubblici" non si estende alle società di diritto privato partecipate (anche a partecipazione pubblica prevalente) quando lo statuto non escluda la partecipazione di soci privati; dunque le S.p.A. a capitale misto sono soggette agli obblighi contributivi per CIG/CIGS
L. n. 270/1988, art. 4 comma 1 (modifica richiamata)
Richiamata nella definizione normativa dell'ambito di applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 869/1947
La previsione di decadenza dall'iscrizione a ruolo è di natura processuale: la mancata iscrizione tempestiva impedisce l'uso della cartella esattoriale come titolo esecutivo ma non estingue il diritto sostanziale dell'INPS di chiedere l'accertamento giudiziale del credito contributivo
Per beneficiare del regime sanzionatorio più favorevole in caso di dubbi interpretativi derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, è necessario l'integrale pagamento della contribuzione controversa; in mancanza, il beneficio non è applicabile
Richiamato in connessione alle eccezioni relative alla natura degli enti locali e alla loro gestione societaria; usato come riferimento normativo nel quadro argomentativo
Richiamato in tema di acquisto e gestione di azioni proprie e della rilevanza della composizione azionaria ai fini della natura pubblica o privata della società
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater
Regola aspetti procedurali e contributo unificato in relazione al ricorso incidentale; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente incidentale
Massime di principio
- La mera partecipazione pubblica maggioritaria (anche prevalente) non trasforma automaticamente una S.p.A. in "impresa pubblica" esente: rileva la forma societaria e la previsione statutaria circa la possibile partecipazione privata
- Se lo statuto ammette la partecipazione di soci privati (anche se non materialmente presente in un dato periodo), la società è considerata di natura essenzialmente privata e soggetta agli obblighi contributivi per CIG/CIGS
- La tardiva iscrizione a ruolo impedisce l'uso della cartella come titolo esecutivo ma non fa decadere l'ente previdenziale dal diritto sostanziale di chiedere giudizialmente l'accertamento e la condanna del credito
- Per ottenere la riduzione sanzionatoria basata su "oggettive incertezze" giurisprudenziali/amministrative, è necessario dimostrare e aver effettuato l'integrale pagamento della contribuzione controversa
- In controversie analoghe, occorre verificare lo statuto societario (divieto assoluto di cessione a privati vs. apertura all'azionariato privato) e la natura giuridica/formale della gestione (societaria privata vs. impresa pubblica) per valutare l'applicabilità di esenzioni contributive
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