Cassazione Civile, Sentenza n. 11430/2021 del 30/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento della contribuzione omessa dal committente M.T. Consulting e, conseguentemente, il diritto all'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 19, d.l. n.185/2008 per collaboratori in regime di monocommittenza. La questione giuridica centrale è se il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (art. 2116 c.c.) possa trovare applicazione anche nei confronti degli iscritti alla Gestione separata INPS, per i quali la contribuzione è ripartita per legge tra collaboratore e committente e il versamento è delegato al committente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza della Corte d'appello di Torino e rigettando la domanda di Stefania Chiarelli. La Corte ha ritenuto che il principio di automaticità delle prestazioni non si applica agli iscritti alla Gestione separata, poiché per questi l'obbligo contributivo resta in parte personale (almeno per un terzo) e la disciplina regolamentare che dispone il pagamento da parte del committente costituisce una mera delegazione di riscossione con effetto liberatorio per la quota del collaboratore, ma non trasforma la natura dell'obbligazione contributiva. Tuttavia la Corte ha indicato che il collaboratore può, entro un congruo termine (logicamente coincidente con il termine di prescrizione), dichiarare di rinunciare all'effetto liberatorio dell'accollo ex lege e assumere in proprio la parte del debito non versata dal committente (ai sensi dell'art. 1236 c.c.), ovvero chiedere il risarcimento danni ai sensi dell'art. 2116 comma 2 c.c. o agire sulla base dell'art. 13 l. n. 1338/1962 contro il committente.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-32, Legge n.335/1995
prevede l'obbligo personale di iscrizione alla Gestione separata e la possibilità di ripartire il contributo in misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente
stabilisce che l'iscritto alla Gestione separata resta personalmente obbligato almeno per la quota minima (un terzo) e che la previsione del pagamento da parte del committente è una delegazione di riscossione, non una piena estinzione dell'obbligo contributivo del collaboratore
art. 19, commi 2 e 2-bis, d.l. n.185/2008 (conv. con l. n.2/2009)
prevede l'indennità di fine rapporto per i collaboratori in regime di monocommittenza
norma la prestazione economica richiesta dalla resistente, collegata all'accreditamento dei contributi
art. 2116 c.c.
prevede il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali nel lavoro subordinato
la Corte ricorda che il principio trova applicazione generale nel lavoro subordinato ma non automaticamente nel rapporto autonomo salvo espressa previsione di legge; per gli iscritti alla Gestione separata non opera in mancanza di specifica norma
art. 2115 c.c., comma 2
l'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte a carico del prestatore di lavoro
sottolinea la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato, da cui deriva l'automatismo delle prestazioni; tale meccanismo non è trasferibile automaticamente all'autonomo
d.m. n.281/1996, art. 1
prevede che il versamento alla Gestione separata sia effettuato dai committenti e ribadisce il riparto 1/3 a carico dell'iscritto e 2/3 a carico del committente
il regolamento dispone la modalità di pagamento a titolo di delegazione, ma non può derogare alla disciplina di legge che mantiene l'obbligo personale del collaboratore per la sua quota
art. 1236 c.c.
la dichiarazione del debitore di non voler profittare della remissione del debito impedisce l'estinzione dell'obbligazione, se comunicata al creditore in un congruo termine
la Corte individua in questa norma lo strumento che consente al collaboratore di rinunciare all'effetto liberatorio dell'accollo ex lege e assumere il debito per ottenere il riconoscimento del rapporto previdenziale
art. 13, Legge n.1338/1962
consente l'azione contro terzi che determinano la mancata contribuzione nei casi di lavoratori non abilitati al versamento diretto
può costituire una via alternativa per ottenere tutela contro il committente inadempiente
Corte costituzionale, sentenza n.374/1997
richiamata in motivazione
da essa emerge che il principio di automaticità è regola generale ma il legislatore può prevedere eccezioni
Massime di principio
- Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (art. 2116 c.c.) opera in modo pieno nel lavoro subordinato, ma non si applica automaticamente ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata salvo espressa previsione di legge.
- La previsione normativa e regolamentare che pone il versamento dei contributi a carico del committente costituisce una delegazione di pagamento con effetto liberatorio per la quota del collaboratore, ma non elimina l'obbligo personale residuo del collaboratore per la sua quota minima.
- Il collaboratore la cui contribuzione non è stata versata dal committente può alternativamente: a) dichiarare di rinunciare all'effetto liberatorio dell'accollo ex lege e assumere in proprio il debito (sulla base dell'art. 1236 c.c.) per ottenere il riconoscimento del rapporto contributivo; b) agire per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 comma 2 c.c.; c) esperire l'azione prevista dall'art. 13 l. n.1338/1962 contro il committente.
- La semplice regola regolamentare di pagamento da parte del committente (es. d.m. n.281/1996) non trasforma la natura dell'obbligazione contributiva e non legittima il trasferimento automatico della tutela prevista per i lavoratori subordinati.
- In casi analoghi è opportuno agire tempestivamente: la dichiarazione di assumere il debito deve essere fatta in un congruo termine, logicamente collegato alla prescrizione dei contributi, per evitare la perdita della possibilità di ottenere l'accreditamento delle contribuzioni omesse.
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