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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11347/2021 del 29/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Equitalia impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva accolto l'opposizione di Bettoni avverso l'iscrizione ipotecaria relativa a crediti risultanti da cartelle di pagamento notificate negli anni precedenti. Equitalia deduceva in particolare: omesso esame di fatto e di prove (notifica dell'avviso di fermo amministrativo del 15/9/2006) che avrebbe interrotto la prescrizione e comportato la conservazione del credito, e nullità/parziale omessa pronuncia circa l'interruzione della prescrizione per una specifica cartella.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'applicabilità della prescrizione quinquennale ai crediti contributivi oggetto delle cartelle e il principio secondo cui la decadenza dal potere di impugnare la cartella ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 produce l'irretrattabilità del credito ma non la "conversione" del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. Pur riconoscendo l'effetto interruttivo dell'avviso di fermo notificato il 15/9/2006, la Corte ha rilevato che tra quell'atto e la successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 2012 erano trascorsi oltre cinque anni, sicché la prescrizione quinquennale si era comunque perfezionata. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; non si è proceduto alla liquidazione delle spese in favore dell'intimato e sono state disposte le formalità relative al contributo unificato ai sensi del dpr n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Riguarda l'opposizione agli atti esecutivi da proporre entro 20 giorni; la Corte d'appello aveva ritenuto che i vizi relativi alla mancata notifica di alcune cartelle dovessero essere rilevati con quella opposizione e che la mancata tempestiva impugnazione rendesse inammissibile l'eccezione

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999

    art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999

    La scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella determina la decadenza dall'impugnazione e l'irretrattabilità del credito ma non trasforma il termine prescrizionale breve in quello ordinario

  • art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995

    art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995

    Individua il termine prescrizionale quinquennale per i crediti previdenziali; la Corte ha ritenuto applicabile il termine breve (quinquennale) ai crediti in questione

  • art. 2953 c.c.

    Prevede la "conversione" del termine di prescrizione quando interviene un titolo esecutivo divenuto definitivo; la Corte ha affermato che la cartella/atto amministrativo non è idoneo a fungere da titolo giudiziale e quindi non opera la conversione

  • art. 30 d.l. n. 78/2010 conv. l. n. 122/2010

    art. 30 d.l. n. 78/2010, conv. con modif. dalla l. n. 122/2010

    Ha introdotto l'avviso di addebito INPS che, dal 2011, sostituisce la cartella di pagamento per i crediti previdenziali; la Corte ha equiparato la natura amministrativa di tali atti ai fini della non conversione della prescrizione

  • SS.UU. n. 23397/2016 (Cass.)

    Principio richiamato circa gli effetti della decadenza dall'impugnazione della cartella e la non conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario

  • Cass. n. 5469/2019

    Richiamata per sostenere che l'avviso di fermo amministrativo è atto idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto mette a conoscenza il debitore della pretesa e costituisce richiesta di pagamento

  • art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002

    art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di integrazione del contributo unificato in Cassazione in caso di esito del giudizio

Massime di principio

  • La decorrenza del termine per impugnare la cartella (decadenza) rende il credito "irretrattabile" ma non trasforma automaticamente la prescrizione breve (es. quinquennale previdenziale) in quella ordinaria decennale: la "conversione" richiede un titolo giudiziale definitivo, non è applicabile alla cartella o all'avviso di addebito di natura amministrativa.
  • L'avviso di fermo amministrativo o altri atti notificati validamente possono interrompere la prescrizione, ma è necessario valutare gli intervalli temporali tra le interruzioni: se tra due atti interruttivi decorrono più anni del termine prescrizionale breve, la prescrizione può comunque essersi perfezionata.
  • I vizi formali relativi alla notifica delle cartelle o degli atti esecutivi devono essere sollevati nei termini e con i mezzi previsti (es. opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni); la mancata tempestiva impugnazione può precludere la loro valutazione.
  • La formazione del giudicato interno opera sui singoli 'minimi unitari' fatto-norma-effetto giuridico: questioni non censurate in grado d'appello possono rimanere vincolanti, salvo che un motivo specifico riapra la cognizione sull'intera statuizione relativa allo stesso nucleo di fatto e diritto.
  • Nelle controversie sulla riscossione conviene documentare e produrre tempestivamente le prove di notifica (es. avvisi di ricevimento) e gli atti interruttivi per evitare che la Corte ritenga perfezionata la prescrizione.

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