Cassazione Civile, Sentenza n. 11431/2021 del 30/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la regolarizzazione della propria posizione contributiva presso la Gestione separata INPS per periodi nei quali il committente non aveva versato i contributi dovuti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Sosteneva che, ai sensi del principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.), le prestazioni previdenziali dovessero comunque essere riconosciute anche in presenza di omesso versamento dei contributi da parte del committente, posto che l'obbligo contributivo in tali rapporti è previsto a carico del committente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il principio di automaticità delle prestazioni non si applica ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, neppure quando prestino attività in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, perché la legge (art. 2, commi 26 ss., L. n. 335/1995) dispone un obbligo contributivo personale (almeno per la quota di un terzo) e condiziona l'accreditamento dei contributi al versamento del minimale (comma 29). La Corte ha però precisato che il collaboratore può, entro un "congruo termine" (ragionevolmente il termine di prescrizione dei contributi), dichiarare all'INPS di rinunciare all'effetto liberatorio dell'accollo ex lege a favore del committente e assumere in proprio la quota non versata, avendo altresì diritto al risarcimento del danno nei confronti del committente. Sono compensate le spese di giudizio e disposta la liquidazione dell'eventuale contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
Norme richiamate
Principio di automaticità delle prestazioni: la Corte conferma che tale principio è regola generale per i lavoratori subordinati ma non trova applicazione generale ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, salvo espressa disposizione di legge che estenda o deroghi tale principio.
"l'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali"
Usato per distinguere il profilo del rapporto di lavoro subordinato, in cui il datore è "unico" debitore verso l'ente previdenziale e pertanto opera l'automatismo delle prestazioni a tutela del lavoratore.
art. 2, commi 26 e ss., L. n. 335/1995 (Gestione separata)
Dispositiva per i collaboratori coordinati e continuativi: prevede obbligo personale di iscrizione alla Gestione separata, possibilità di riparto contributivo (1/3 a carico dell'iscritto e 2/3 a carico del committente) e condizione di accredito dei contributi al rispetto del minimale (comma 29), con la conseguenza che il principio di automaticità non opera automaticamente per tali soggetti.
Norma regolamentare che stabilisce le modalità di versamento tramite i committenti; la Corte la interpreta come mera delegazione/semplificazione di pagamento con effetto liberatorio per la quota eventualmente versata, ma non come fonte che modifichi la titolarità dell'obbligazione contributiva stabilita dalla legge.
La Corte individua nello strumento della dichiarazione del debitore che rinuncia alla remissione del debito ("non voler profittare della remissione del debito") la possibilità per il collaboratore di dichiarare all'INPS la volontà di assumere in proprio la quota di contributo del committente, impedendo così l'estinzione dell'obbligazione contributiva ai fini dell'accesso alle prestazioni.
Riconosciuta come possibile base normativa per l'azione richiesta dai lavoratori "non abilitati al versamento diretto" delle contribuzioni da parte di terzi, estendibile alle fattispecie in cui il collaboratore subisce l'inadempimento del committente.
art. 59, comma 19, L. n. 449/1997
Citate in coerenza con l'esclusione del principio di automaticità per lavoratori autonomi anche in materia di tutela antinfortunistica; confermano la ratio normativa di differenziazione tra autonome e subordinate.
Massime di principio
- Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (art. 2116 c.c.) è applicabile di regola ai lavoratori subordinati ma non ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata: l'assenza di versamento dei contributi da parte del committente può impedire l'accreditamento e l'accesso alle prestazioni.
- Nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa disciplinati dall'art. 2 L. n. 335/1995 la legge prevede un obbligo contributivo personale (almeno per la quota minima, tipicamente 1/3) e condiziona l'accreditamento al versamento del minimale; la regola del pagamento da parte del committente (d.m. n. 281/1996) è una modalità di riscossione e non trasforma il collaboratore in soggetto esclusivamente "esonerato" dall'obbligazione.
- Il collaboratore può tutelare la propria posizione dichiarando all'INPS di rinunciare all'effetto liberatorio dell'accollo ex lege (art. 1236 c.c. interpretato dalla Corte), pagando la quota non versata per conservare il diritto alle prestazioni; tale dichiarazione dovrebbe essere comunicata entro un "congruo termine" (ragionevolmente il termine di prescrizione dei contributi).
- In alternativa al pagamento diretto, il collaboratore ha azione risarcitoria nei confronti del committente ai sensi dell'art. 2116 comma 2 c.c. e può esperire le azioni previste dall'art. 13 L. n. 1338/1962 per ottenere il versamento delle contribuzioni dovute da terzi.
- La disciplina regolamentare che affida il versamento al committente non può derogare alla legge sostanziale: va valutata come meccanismo di esazione e non come norma che estingue l'obbligo contributivo del collaboratore nei confronti dell'ente previdenziale.
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