Cassazione Civile, Ordinanza n. 17174/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un correntista aveva investito una somma rilevante in un comparto di liquidità remunerato presso la banca. Alla scadenza del comparto, la liquidità sarebbe dovuta tornare disponibile in tempo utile per consentirgli di utilizzare quelle somme per un'operazione su stock options su azioni Mediobanca, da esercitare entro il 4 luglio 2015. Il cliente sosteneva di aver chiesto informazioni il 2 luglio e di aver impartito il 3 luglio un ordine di bonifico urgente verso un altro conto, che secondo le condizioni contrattuali avrebbe dovuto essere eseguito in giornata se disposto prima delle ore 15,30; invece il bonifico fu eseguito solo il 6 luglio. Egli assumeva che il ritardo gli avesse impedito di acquistare le azioni e di rivenderle alla finestra utile del 5 agosto 2015, con perdita pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto al 3 luglio e il valore di mercato al 5 agosto. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, pur confermandosi l'inadempimento della banca, la domanda fu rigettata per difetto di prova del nesso causale e del danno, per mancata dimostrazione dell'osservanza della procedura di esercizio delle stock options, per la rilevanza di una condotta colposa del danneggiato e per l'esistenza di una successiva finestra temporale di rivendita che avrebbe consentito di limitare il pregiudizio. Nel ricorso per cassazione il cliente censurava: 1) la violazione degli artt. 1218, 1223 e 1227 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte d'appello avrebbe escluso ingiustamente il danno nonostante l'inadempimento bancario; 2) la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., per aver utilizzato presunzioni in modo erroneo e per aver addossato al cliente una prova non esigibile; 3) la violazione dell'art. 1227 c.c., per avere attribuito al cliente un onere di attivazione preventiva e per aver escluso il risarcimento; 4) la violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla liquidazione delle spese. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché non attaccavano tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; in particolare, ha ritenuto decisiva la mancata prova, da parte del correntista, dell'osservanza della procedura prevista per l'esercizio delle stock options e ha valorizzato la condotta omissiva della vittima quale causa sopravvenuta idonea a interrompere il nesso causale. Il quarto motivo è stato dichiarato conseguentemente inammissibile. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero tutte le rationes decidendi della sentenza d'appello, in particolare quella relativa alla mancata prova del corretto e tempestivo esercizio della procedura di stock options. Ha inoltre affermato che la condotta del cliente, consistita nell'omissione degli adempimenti richiesti dal regolamento dell'operazione, aveva concorso in modo esclusivo alla produzione del danno e aveva interrotto il nesso causale con l'inadempimento della banca. La Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione bancaria, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché non colpivano tutte le rationes della sentenza impugnata
richiamato in tema di risarcibilità del danno da inadempimento, ma la Corte ha escluso che fosse adeguatamente censurato il difetto di prova del nesso causale
richiamato per il concorso colposo del creditore e per il dovere di attivazione del danneggiato; la Corte ha valorizzato la condotta omissiva del cliente quale causa idonea a interrompere il nesso causale e a ridurre/escludere il risarcimento
richiamato in relazione al ricorso alle presunzioni; la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto l'onere di provare il corretto perfezionamento della procedura di stock options e il nesso causale
richiamato sulla condanna alle spese; il motivo è stato dichiarato inammissibile per effetto dell'esito dei motivi precedenti
richiamato per il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute; la Corte ha applicato il principio secondo cui una causa sopravvenuta idonea, anche se imputabile alla vittima, può interrompere il nesso causale
richiamato come fonte del dovere di correttezza che impone alla vittima di attivarsi per limitare le conseguenze dannose, salvo attività gravose, eccezionali o rischiose
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per la sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità contrattuale, la parte che deduce il danno deve allegare e provare non solo l'inadempimento della controparte, ma anche il concreto nesso causale tra l'inadempimento e il pregiudizio lamentato, specie quando il danno dipenda da una sequenza di operazioni ulteriori e da condizioni contrattuali o regolamentari specifiche.
- Se la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile quando non le censuri tutte in modo specifico e idoneo.
- Il concorso di più cause non esclude di per sé il nesso causale; tuttavia, una condotta sopravvenuta della stessa vittima, se dotata di efficienza causale esclusiva o comunque idonea a interrompere il decorso eziologico, può elidere la responsabilità del debitore originario.
- Il danneggiato ha il dovere di attivarsi diligentemente per evitare o ridurre le conseguenze del danno; la mancata adozione di cautele o di adempimenti regolamentari richiesti dall'operazione può incidere causalmente fino a escludere il risarcimento.
- Quando il pregiudizio invocato dipende dall'esercizio di un diritto soggetto a una procedura formale, la prova dell'avvenuto e tempestivo rispetto di quella procedura costituisce elemento centrale della dimostrazione del danno risarcibile.
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