Cassazione Civile, Ordinanza n. 28725/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per convalida di sfratto per morosità promosso dalla locatrice contro la conduttrice. Il Tribunale di Roma aveva convalidato lo sfratto; la conduttrice aveva proposto appello sostenendo, in sintesi, che la convalida fosse stata pronunciata senza il rituale controllo del giudice sulla costituzione dell’intimante e sulla ritualità della notificazione dell’intimazione, e che la documentazione della notifica fosse stata prodotta solo in forma cartacea all’udienza, in violazione delle regole sul deposito telematico degli atti. La Corte d’appello aveva però dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che le censure fossero dirette a contestare la mancata conoscenza dell’atto introduttivo e quindi deducibili, semmai, con l’opposizione di cui all’art. 668 c.p.c. Nel ricorso per cassazione la società intimata in sfratto ha dedotto due motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per violazione delle regole sul momento di deliberazione e redazione della decisione, poiché il dispositivo era stato letto in udienza il 12 giugno 2019 ma la sentenza riportava in calce la data 14 giugno 2019; (2) violazione delle norme processuali sul procedimento di convalida di sfratto e sul rito telematico, sostenendo che l’appello era ammissibile perché denunciava un errore del giudice della convalida, cioè la pronuncia di convalida senza verificare la rituale costituzione dell’intimante e senza considerare che l’atto introduttivo non era stato depositato nel modo dovuto, con conseguente nullità della convalida fuori dallo schema legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la difformità della data apposta in calce alla sentenza rispetto a quella della lettura del dispositivo costituisse un mero errore materiale, privo di rilievo invalidante. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva erroneamente qualificato come inammissibile l’appello: la doglianza investiva infatti un preteso error in procedendo del giudice della convalida, cioè l’asserita pronuncia di convalida in assenza dei presupposti procedurali di legge, e dunque era astrattamente appellabile. Decidendo nel merito, la Cassazione ha però respinto l’appello, affermando che il deposito cartaceo dell’atto introduttivo e della relata di notifica era rituale, poiché il deposito telematico non era obbligatorio in quel procedimento e l’art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. 179/2012 consentiva comunque il deposito degli atti diversi da quelli per cui è previsto il regime obbligatorio. Le spese di tutto il giudizio sono state compensate per la novità e peculiarità della fattispecie, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
Nel rito del lavoro/locatizio la decisione può essere resa con lettura del solo dispositivo in udienza; la successiva redazione della motivazione non integra di per sé nullità, se la lettura del dispositivo è avvenuta regolarmente.
Richiamato per il regime decisionale del rito applicato al giudizio d’appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La diversità tra la data della lettura del dispositivo e quella apposta in calce alla sentenza, quando frutto di mero errore materiale, non determina nullità della decisione.
Invocato nel motivo di ricorso, ma non è la base decisiva della soluzione adottata.
Nel procedimento di convalida di sfratto consente la costituzione dell’intimante con la citazione e la produzione della relata di notifica anche all’udienza; il mancato deposito telematico non esclude la ritualità del deposito cartaceo in udienza.
Il giudice convalida lo sfratto quando ricorrono i presupposti procedurali previsti dalla norma.
È il rimedio specifico contro la convalida quando si contesti la mancata conoscenza dell’intimazione o profili che attengono alla regolarità della notifica e alla sua efficacia nei confronti del conduttore.
Richiamato come possibile conseguenza processuale dell’omessa produzione della prova della notifica, ma non applicato nel caso concreto.
Richiamato in relazione al deposito dell’originale dell’atto di citazione con relata di notifica.
art. 9, comma 1-ter, L. 53/1994
Richiamato dalla corte territoriale in tema di notificazione telematica e produzione della prova della notifica.
art. 9, comma 1-bis, L. 53/1994
Consente, secondo la ricostruzione della Corte, l’attestazione di conformità della stampa cartacea della notifica PEC quando occorra il deposito cartaceo dell’atto.
art. 16-bis, comma 1, d.l. 179/2012
Richiamato per la disciplina generale del deposito telematico nei giudizi civili.
art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. 179/2012
L’espressione "è sempre ammesso" è interpretata come previsione di una facoltà alternativa al deposito telematico, non come obbligo esclusivo di deposito digitale per l’atto introduttivo.
Richiamato solo per spiegare il rinvio dell’udienza e l’avvenuta iscrizione a ruolo anteriormente all’udienza di convalida.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità nei termini di legge.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida di sfratto, l’appello è ammissibile quando censuri un error in procedendo del giudice che abbia pronunciato la convalida senza i presupposti legali; non è corretto ricondurre automaticamente ogni doglianza al rimedio dell’opposizione ex art. 668 c.p.c.
- La data apposta in calce alla sentenza non incide sulla validità della decisione quando risulti che il dispositivo è stato legittimamente letto in udienza e la diversa data derivi da un mero errore materiale.
- Nel rito di convalida di sfratto la costituzione dell’intimante può avvenire con il deposito dell’originale della citazione e della relata di notifica anche in udienza; il deposito telematico dell’atto introduttivo non è, di per sé, l’unica modalità rituale quando la disciplina applicabile lo consenta come facoltà alternativa.
- L’interpretazione delle norme sul deposito telematico deve essere coordinata con la disciplina speciale del procedimento di convalida di sfratto, evitando letture che rendano inutilmente incompatibili le regole speciali sul deposito dell’atto introduttivo e sulla costituzione dell’intimante.
- Quando la corte di merito dichiara inammissibile un’impugnazione sulla base di una lettura del suo oggetto non corrispondente al contenuto effettivo del gravame, la decisione è cassabile per erronea qualificazione del mezzo di impugnazione.
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