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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28647/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 350.000,00 oltre accessori in favore dei resistenti. I ricorrenti avevano proposto opposizione tardiva contro il decreto, ma il Tribunale l’aveva dichiarata inammissibile. Avverso tale sentenza veniva proposto un primo atto di appello, notificato il 25 maggio 2016 ma iscritto a ruolo solo il 9 giugno 2016; successivamente veniva notificato un secondo atto di appello, identico nelle conclusioni, il 24 giugno 2016 e tempestivamente iscritto a ruolo il 30 giugno 2016. La Corte d’appello dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello, ritenendo irrimediabilmente tardiva l’iscrizione a ruolo del primo e tardivo anche il secondo, perché notificato oltre il termine lungo semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (25 novembre 2015). I ricorrenti in cassazione deducevano violazione o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., anche in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che la notifica del primo appello avesse fatto decorrere il termine breve per impugnare e che, quindi, il secondo appello notificato prima della declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del primo dovesse considerarsi tempestivo, a prescindere dal decorso del termine lungo maturato nel frattempo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura. Ha chiarito che il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla seconda impugnazione notificata prima della declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo atto non può essere letto nel senso di consentire una proroga del termine lungo o di neutralizzarne la scadenza. Al contrario, l’impugnazione resta soggetta al termine che per primo venga a scadenza tra termine breve e termine lungo. Poiché, nel caso concreto, il secondo appello era stato notificato quando il termine lungo semestrale era già spirato, la Corte d’appello aveva correttamente dichiarato tardivo l’appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    decorre il termine (ora) di sei mesi per le impugnazioni ivi previste, "indipendentemente dalla notificazione"

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e va comunque rispettato; l’eventuale notifica della sentenza può far decorrere anche il termine breve, ma non elimina il termine lungo già maturato.

  • art. 325 c.p.c.

    La notifica della sentenza o di un atto equipollente può far decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 348 c.p.c.

    La mancata declaratoria di improcedibilità del primo appello non consente di ritenere tempestiva, di per sé, una seconda impugnazione notificata oltre il termine lungo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio con il rito accelerato previsto per il ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi interpretativa, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi interpretativa, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

Massime di principio

  • La notifica di un primo atto di impugnazione può far decorrere il termine breve per proporre ulteriori impugnazioni, ma non consente di superare il termine lungo già scaduto: l’impugnazione successiva resta valida solo se tempestiva rispetto al termine che per primo viene a scadenza.
  • Il principio per cui la seconda impugnazione proposta prima della declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo gravame può essere tempestiva va letto in funzione della tutela del giudicato, non come strumento per prorogare il termine lungo o renderlo irrilevante.
  • L’inciso "indipendentemente dalla notificazione" dell’art. 327 c.p.c. conferma che la notifica della sentenza incide sull’eventuale decorrenza del termine breve, ma non sospende né proroga il termine lungo.
  • Se un secondo appello è notificato quando il termine lungo per impugnare è già spirato, esso è tardivo anche se la precedente impugnazione non sia ancora stata dichiarata improcedibile o inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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