Cassazione Civile, Ordinanza n. 28672/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un processo fallimentare dichiarato nel 2000 e chiuso con decreto dell’11/12/2017, rispetto al quale un privato ha promosso nel 2019 domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001. Nel procedimento di merito era stato liquidato un indennizzo di euro 4.400 e l’opposizione del Ministero era stata rigettata. In cassazione il Ministero deduce un unico motivo: ai fini del calcolo della definitività del processo presupposto e, quindi, della tempestività della domanda di equa riparazione, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il termine lungo di impugnazione nella durata annuale anziché semestrale. Secondo l’Amministrazione, ciò avrebbe comportato la tardività della domanda, che avrebbe dovuto essere proposta entro l’11/1/2019, sommando termine lungo, termine semestrale ex art. 4 L. 89/2001 e sospensione feriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. Ha ritenuto corretta la soluzione della Corte di appello secondo cui, per stabilire la definitività del processo fallimentare presupposto, il termine lungo di impugnazione va calcolato in un anno quando il fallimento sia stato dichiarato prima dell’entrata in vigore della L. n. 69/2009, poiché il dimezzamento del termine ex art. 327 c.p.c. si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4/7/2009. Ha inoltre confermato che, in mancanza di comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, la definitività si produce solo allo spirare del termine lungo decorrente dalla pubblicazione. È stata quindi confermata la liquidazione dell’indennizzo e il Ministero è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
È stato utilizzato come fondamento dell’inammissibilità del ricorso, in presenza di una decisione di merito conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Il termine lungo d’impugnazione, per i giudizi instaurati prima della L. n. 69/2009, resta annuale; il dimezzamento a sei mesi opera solo per i giudizi instaurati dopo il 4/7/2009.
La disciplina del dimezzamento del termine lungo ex art. 327 c.p.c. è soggetta alla regola generale di applicazione ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge.
È richiamato nel calcolo del termine per proporre la domanda di equa riparazione, insieme al termine lungo di impugnazione e alla sospensione feriale.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività della domanda di equa riparazione, la definitività del processo presupposto va verificata applicando il termine lungo di impugnazione vigente per quel processo, senza retroattiva riduzione a sei mesi quando la causa sia stata instaurata prima del 4 luglio 2009.
- Nel processo fallimentare, la data di instaurazione coincide con la dichiarazione di fallimento; pertanto, per stabilire la definitività della procedura ai fini dell’equa riparazione, non rileva la successiva instaurazione di eventuali subprocedimenti, se questi non mutano la pendenza complessiva della procedura.
- In assenza di comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, la procedura diviene definitiva solo con lo spirare del termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione del provvedimento di chiusura.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento della Corte già consolidato, non superato dal diverso precedente invocato dal ricorrente.
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