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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28673/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un fallimento dichiarato nel 1990 e chiuso nel 2017 senza pagamento dei creditori chirografari. I creditori ammessi al passivo hanno proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata del processo presupposto. La Corte di appello ha dichiarato inammissibili per tardività le domande, ritenendo che il decreto di chiusura del fallimento fosse divenuto definitivo per decorso del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., computato in sei mesi. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 5-ter L. n. 89/2001 e 135 c.p.c., sostenendo che l'opposizione ex art. 5-ter avrebbe dovuto essere decisa dal collegio e non da un giudice monocratico; 2) violazione della disciplina sull'equa riparazione e sul termine lungo di impugnazione, per avere la Corte di appello applicato il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. a un fallimento iniziato prima del 4 luglio 2009, quando invece il dimezzamento opera solo per i giudizi instaurati dopo tale data.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nullo il decreto impugnato perché emesso dalla Corte di appello in composizione monocratica anziché collegiale. Ha qualificato il vizio come nullità ex art. 158 c.p.c. per vizio di costituzione del giudice, poiché il provvedimento reca l'intestazione del giudice designato e la sola sua firma, pur trattandosi di decisione resa sull'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, che richiedeva la composizione collegiale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il provvedimento impugnato è stato cassato e la causa rinviata alla Corte di appello di Ancona per una nuova decisione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. 89/2001

    L'opposizione proposta in materia di equa riparazione richiede la decisione del collegio; la decisione monocratica integra vizio di costituzione del giudice.

  • art. 135 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio derivante dalla pronuncia resa da un giudice non investito del potere decisorio nella forma prevista.

  • art. 4 L. 89/2001

    È la norma che disciplina la tempestività della domanda di equo indennizzo, qui applicata dalla Corte di appello per dichiararne l'inammissibilità.

  • art. 327, co. 1, c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione del provvedimento conclusivo del processo presupposto è rilevante ai fini della definitività della decisione; nel caso si discuteva se fosse di sei mesi o di un anno.

  • art. 158 c.p.c.

    La pronuncia resa da un giudice privo della composizione richiesta dalla legge è nulla per vizio di costituzione del giudice.

  • art. 6 CEDU

    Richiamata nei motivi di ricorso in relazione alla tutela della ragionevole durata del processo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso insieme ai parametri convenzionali e costituzionali sulla giurisdizione e sul giusto processo.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al rispetto degli obblighi convenzionali.

  • art. 119 l. fall.

    Richiamato in tema di procedimento fallimentare presupposto e sua disciplina temporale.

  • art. 58 L. 69/2009

    Richiamato per la questione dell'applicabilità del dimezzamento del termine lungo di impugnazione ai giudizi instaurati dopo una certa data.

  • art. 150, co. 1, d.lgs. 5/2006

    Richiamato quale disposizione transitoria o di coordinamento relativa al processo fallimentare.

Massime di principio

  • Quando la legge attribuisce la decisione a un organo collegiale, la pronuncia resa da un giudice monocratico è nulla per vizio di costituzione del giudice, anche se il provvedimento è formalmente emesso dalla corte competente.
  • Nei procedimenti di equa riparazione, la verifica della tempestività della domanda può dipendere dalla definitività del processo presupposto e dal corretto computo del termine lungo di impugnazione del provvedimento conclusivo.
  • L'accoglimento di un motivo che attiene a un vizio radicale della composizione del giudice assorbe gli altri motivi di ricorso che investono questioni logicamente successive o dipendenti.
  • La nullità per vizio di costituzione del giudice opera quando il magistrato che ha pronunciato il provvedimento non era abilitato dalla legge a esercitare quella specifica funzione decisoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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