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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28630/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dal reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da un avvocato contro i decreti del giudice delegato che avevano liquidato in misura inferiore ai compensi richiesti per attività di rappresentanza e difesa svolta in vari giudizi di recupero crediti. Il tribunale aveva parzialmente accolto il reclamo, ritenendo che il curatore non fosse subentrato in una precedente convenzione del 30.7.2008 sui compensi, che il professionista avesse formulato una nuova proposta non seguita dagli organi della procedura e che le prestazioni fossero state effettivamente rese per la procedura. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 72 l.fall. e 2233 c.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente escluso l'efficacia, nei confronti della procedura fallimentare, della convenzione tariffaria stipulata con la società in bonis; (2) e (3) violazione degli artt. 25 l.fall., 2697 c.c., 115 c.p.c., 2729 c.c. e del D.M. 127/2004, deducendo che il tribunale avesse attribuito valore decisivo alla relazione del curatore e a successivi atti interni della procedura per provare conferimento dell'incarico e attività professionale, mentre la prova avrebbe dovuto desumersi da atti giudiziari e specifica documentazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto assoluto di specificità e gli altri due motivi inammissibili perché, sotto veste di violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e della prova, senza indicare fatti decisivi omessi o un vero errore di sussunzione delle regole sull'onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione del tribunale che aveva riconosciuto, almeno in parte, il diritto del difensore al compenso per l'attività prestata nell'ambito della procedura fallimentare. Ha inoltre condannato il fallimento alla rifusione delle spese di legittimità e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., comma 3, per abuso del processo, rilevando la proposizione di un ricorso fondato su motivi inammissibili e non sorretti da adeguata diligenza argomentativa. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    Norma richiamata per il reclamo avverso i decreti del giudice delegato in materia di compensi nella procedura concorsuale.

  • art. 72 r.d. 267/1942

    Invocato dal ricorrente per sostenere la sopravvivenza o l'efficacia della convenzione sui compensi nei confronti del fallimento; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato in relazione alla determinazione del compenso del professionista; la censura è dichiarata inammissibile senza un vaglio di merito.

  • art. 25 l.fall.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali e probatorie nel contestare la prova dell'incarico e delle prestazioni svolte.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è ravvisabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non rispetta la regola legale di valutazione; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato nel quadro delle doglianze sulla prova presuntiva, senza che la Corte entri nel merito per inammissibilità delle censure.

  • D.M. 127/2004

    Richiamato dal ricorrente come parametro per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 96 c.p.c., comma 3

    Applicato per sanzionare l'abuso del processo, ritenendo il ricorso oggettivamente connotato da inammissibilità e difetto di normale diligenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce l'utilizzazione di prove non introdotte dalle parti, l'attribuzione a una prova di valore legale diverso da quello previsto o l'inosservanza di specifiche regole legali di valutazione; non è invece consentito trasformare in vizio di legge una mera contestazione del prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contestino l'apprezzamento o la sufficienza delle prove raccolte.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto ai fatti rilevanti: non basta contrapporre una diversa lettura degli atti, ma occorre indicare con precisione il contenuto della pattuizione, le ragioni del preteso errore e i fatti decisivi trascurati dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base di documentazione interna della procedura e di un esame analitico delle prestazioni, che l'attività professionale è stata effettivamente svolta e che i compensi richiesti sono dovuti, la cassazione non può essere richiesta per ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste di violazione di legge.
  • La proposizione di un ricorso basato su motivi inammissibili e privo di adeguata diligenza argomentativa può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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