Cassazione Civile, Ordinanza n. 28674/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e, ritenuta la validità della rinuncia stessa, ha dichiarato l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non è stato disposto nulla sulle spese perché la parte resistente è rimasta intimata.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 110/2019. Prima della decisione, tuttavia, i difensori della ricorrente, muniti di specifica procura anche alla rinuncia agli atti, hanno depositato rinuncia al ricorso. La controversia di merito sottostante non è desumibile dal testo dell'ordinanza, che si limita a dare atto dell'intervenuta rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
"la rinunzia determina l'estinzione del presente procedimento ex art.390 c.p.c"
La rinuncia al ricorso, se formulata dai difensori muniti di specifica procura, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, proveniente dal difensore munito di specifica procura anche per rinunciare agli atti, determina l'estinzione del processo.
- Quando il ricorso viene dichiarato estinto per rinuncia e la parte intimata non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28630/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28647/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28670/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28672/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28673/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28675/2023 del 16/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →