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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28670/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento civile dinanzi al Giudice di Pace di Aversa durato dal 2002 al 2018. Gli eredi della parte originaria hanno promosso domanda di equa riparazione nel 2019. In fase monitoria il ricorso era stato rigettato, ritenendosi, tra l'altro, che la parte fosse deceduta nel 2002 e non nel 2012, che non avesse sofferto alcun pregiudizio da durata irragionevole e che nessun diritto si fosse trasmesso agli eredi. In sede di opposizione, la trattazione è avvenuta con deposito di note scritte nel contesto della disciplina emergenziale COVID-19; il difensore degli opponenti ha depositato le note l'8 gennaio 2021, cioè un giorno oltre il termine indicato, e non ha depositato la prova della notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza al Ministero della Giustizia. La Corte d'appello ha dichiarato improcedibile il ricorso. In cassazione i ricorrenti hanno articolato due motivi: (1) violazione dell'art. 221, comma 4, L. 77/2020, in relazione agli artt. 152 e 182 c.p.c., per avere la Corte d'appello dichiarato improcedibile il ricorso per il ritardo di un giorno nel deposito delle note scritte; (2) violazione degli artt. 164 e 291 c.p.c., per avere dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito della prova della notifica al Ministero senza assegnare un nuovo termine perentorio per rinnovare la notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, demandando a quest'ultima anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel procedimento di equa riparazione, il termine per la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza non è previsto dalla legge come perentorio; se la notifica è omessa o giuridicamente inesistente e il resistente non si è costituito, il giudice deve assegnare al ricorrente, in via analoga all'art. 291 c.p.c., un nuovo termine perentorio per rinnovare la notifica. Poiché la Corte di merito non si è attenuta a tale regola, il provvedimento è stato cassato con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 221, comma 4, L. 77/2020

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la declaratoria di improcedibilità fondata sul deposito delle note scritte oltre il termine indicato nella disciplina emergenziale.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 221, comma 4, L. 77/2020 a sostegno della censura sul ritardo di un giorno nel deposito delle note scritte.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della richiesta di sanatoria/regolarizzazione della mancanza processuale.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato per censurare la declaratoria di improcedibilità senza concessione di un termine per rinnovare la notifica.

  • art. 291 c.p.c.

    Assunto come parametro analogico: se la notifica del ricorso e del decreto è omessa o inesistente e il resistente non si costituisce, il giudice deve assegnare un nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notificazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, il termine per la notificazione del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza non ha natura perentoria, salvo espressa previsione di legge.
  • Quando la notificazione del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza sia omessa o giuridicamente inesistente e il resistente non si sia costituito, il giudice non può dichiarare immediatamente l'improcedibilità, ma deve assegnare un nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notifica, secondo un criterio analogo a quello dell'art. 291 c.p.c.
  • La mancata osservanza di tale meccanismo di rinnovazione comporta la cassazione del provvedimento di merito che abbia dichiarato improcedibile la domanda senza previa concessione del termine sanante.
  • La censura relativa a un autonomo profilo processuale rimane assorbita quando sia accolto il motivo che investe la ratio decisiva della pronuncia impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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