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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29798/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da provvedimenti di modifica delle rendite catastali relativi a plurime unità immobiliari appartenenti a un complesso fieristico. La società proprietaria aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso contro gli atti dell’Ufficio; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: con i primi due ha censurato la qualificazione catastale degli spazi espositivi e la ritenuta non commercialità dell’attività fieristica, sostenendo che tali immobili dovessero essere classificati nel gruppo D e non nel gruppo E, e che l’attività di organizzazione/gestione fieristica sia intrinsecamente commerciale. Con il terzo motivo ha denunciato omessa pronuncia sulle porzioni immobiliari del polo fieristico utilizzate come uffici e ristorante, per le quali l’Ufficio aveva confermato la categoria D/8 ma incrementato la rendita. Con il quarto motivo ha denunciato omessa pronuncia sul calcolo della superficie eccedente del lotto relativo alle categorie speciali classate in D/8.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi. Ha affermato che la categoria catastale deve essere attribuita in base alle caratteristiche intrinseche e alla destinazione ordinaria e permanente dell’unità immobiliare; che la categoria E/9 è residuale e incompatibile con immobili destinati ad uso commerciale; che l’attività fieristica, svolta da una società per azioni e consistente nella messa a disposizione di spazi per promozione e commercializzazione, ha natura commerciale e non consente l’attribuzione della categoria E. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non si era pronunciata sui motivi di appello relativi agli immobili interni destinati a uffici e ristorante e al calcolo dell’eccedenza del lotto. Per tali ragioni ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge in relazione al classamento catastale e alla qualificazione dell’attività fieristica

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro per denunciare l’omessa pronuncia su specifici motivi di appello

  • d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249

    richiamato quale disciplina del classamento catastale degli immobili

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6, comma 1

    la categoria e la classe catastali vanno attribuite in base alle caratteristiche intrinseche e alla destinazione ordinaria e permanente dell’unità immobiliare

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, comma 2

    concorre a fondare il criterio di attribuzione del classamento in base alle caratteristiche dell’immobile

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006

    "nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"

    esclude la presenza, nelle categorie del gruppo E, di porzioni autonome destinate ad usi commerciali, industriali, uffici privati o altri usi autonomi

  • art. 2325 c.c.

    richiamato per evidenziare che la società per azioni è soggetto istituzionalmente finalizzato ad attività commerciale

  • art. 2915 c.c.

    richiamato nel testo come ulteriore supporto alla natura commerciale dell’attività svolta dalla società

  • art. 4, comma 5, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per affermare una presunzione assoluta di commercialità dell’attività svolta dalla società

  • art. 21, comma 1, lett. a, l. Regione Lombardia n. 6 del 2010

    invocato nel secondo motivo; la Corte lo interpreta nel senso che non può condurre a negare la natura commerciale dell’attività fieristica

Massime di principio

  • Ai fini del classamento catastale, la categoria dell’unità immobiliare va determinata in base alle sue caratteristiche intrinseche e alla destinazione ordinaria e permanente, non sulla base di valutazioni astratte sulla utilità pubblica del complesso.
  • La categoria catastale E ha natura residuale e non può essere attribuita a immobili o porzioni di immobili che, per destinazione e autonomia funzionale o reddituale, siano utilizzati per attività commerciali o ad esse strumentali.
  • Un complesso fieristico, quando sia destinato alla messa a disposizione di spazi per esposizione, promozione e commercializzazione di beni o servizi, ha natura commerciale; la limitata utilizzazione annuale non esclude tale connotazione.
  • Se un complesso immobiliare comprende porzioni con autonome destinazioni funzionali o reddituali, è necessario procedere a una loro distinta qualificazione catastale, attribuendo a ciascuna porzione la categoria corretta.
  • La sentenza di merito è cassabile per omessa pronuncia quando il giudice di appello non esamina specifici motivi devoluti, anche se inerenti a singole porzioni immobiliari o a questioni di quantificazione della superficie imponibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioCompetenzaGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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