Cassazione Penale, Sentenza n. 33867/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza dell'11 marzo 2026, ha sollevato conflitto negativo di competenza dopo aver ricevuto dalla Corte di appello di Catania gli atti relativi all'istanza di restituzione per equivalente di un'autovettura Ferrari F355 3.5 Berlinetta, targata DS716YY, già confiscata nell'ambito di un procedimento di prevenzione. La confisca era stata disposta dalla Corte di appello di Caltanissetta il 7 maggio 2015 ed era divenuta irrevocabile il 26 ottobre 2016; successivamente, la Corte di appello di Catania, accogliendo l'istanza di revocazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, aveva disposto con decreto del 19 agosto 2024, irrevocabile dal 17 settembre 2024, la restituzione dei beni confiscati, ma per l'autovettura aveva ordinato la restituzione per equivalente ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Il Tribunale sosteneva che la competenza a decidere anche sulle modalità della restituzione per equivalente spettasse alla Corte di appello che aveva revocato la confisca, e non al Tribunale. La questione sottoposta alla Cassazione era dunque l'individuazione del giudice competente a decidere sull'istanza accessoria di restituzione per equivalente dopo la revoca della confisca di prevenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha risolto il conflitto negativo dichiarando competente la Corte di appello di Catania e disponendo la trasmissione degli atti a tale giudice. Ha ritenuto che, quando la restituzione per equivalente riguarda le modalità attuative della restituzione conseguente alla revoca della confisca, la domanda accessoria deve essere decisa dal giudice che ha pronunciato la revoca e disposto la restituzione. L'art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011 non attribuisce al Tribunale una competenza funzionale generale sulla restituzione: il riferimento al Tribunale riguarda la fisiologia dei casi in cui tale giudice ha revocato il titolo ablatorio. La soluzione è coerente con il novellato art. 28, che attribuisce alla Corte di appello competente per la revocazione il potere di decidere direttamente sulle modalità di restituzione. Non risultano statuizioni su spese o sanzioni.
Norme richiamate
Con ordinanza emessa l'11 marzo 2026 il Tribunale di Caltanissetta sollevava conflitto di competenza, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la proposizione e la risoluzione del conflitto di competenza negativo.
art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011
Tale ricostruzione trova conforto nel tenore del novellato art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, che attribuisce alla corte di appello competente per la revocazione la competenza a decidere sulle modalità di restituzione dei beni.
La Corte di appello competente per la revocazione della confisca decide anche sulle modalità di restituzione dei beni.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
la regola che può trarsi dal combinato disposto degli artt. 28 e 46, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, dunque, è «quella secondo la quale a decidere le controversie insorte sul dictum esecutivo deve essere il giudice che ha emesso il provvedimento» (Sez. 2, n. 18726 del 16/2/2023, Gumari, cit.).
La controversia sulle modalità di restituzione per equivalente, quale questione accessoria relativa all'esecuzione della revoca, è devoluta al giudice che ha emesso il provvedimento di revoca e restituzione.
Massime di principio
- Quando, a seguito della revoca di una confisca di prevenzione, sorge una controversia sulle modalità della restituzione per equivalente del bene, la competenza spetta al giudice che ha pronunciato la revoca e disposto la restituzione, poiché la questione attiene all'esecuzione del suo provvedimento.
- Il riferimento al Tribunale contenuto nell'art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011 non gli attribuisce una competenza funzionale generale sulle restituzioni: individua il giudice competente nella fisiologia dei casi in cui sia stato il Tribunale a revocare il titolo ablatorio.
- Il novellato art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 conferma che la Corte di appello competente per la revocazione provvede direttamente anche sulle modalità di restituzione dei beni.
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