Sentenza n. 14779/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Beirut, in data 25 luglio 2025 e notificato in pari data, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di rilascio del visto per motivi di studio ex art. 39 D. lgs n. 286/98;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'Ambasciata d'Italia a Beirut del visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, ammesso a un corso di laurea in Economia e Gestione Aziendale presso un'università italiana, ha impugnato il diniego del visto di studio, fondato sull'insufficienza dei dati socio-economici della famiglia e sulla mancata dimostrazione della conoscenza della lingua inglese. In via preliminare ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per omesso preavviso di rigetto, nonché difetto di istruttoria e lesione del contraddittorio procedimentale. Nel merito ha denunciato violazione dell'art. 3 l. 241/1990, eccesso di potere, difetto o apparenza della motivazione e violazione degli artt. 4, commi 2 e 3, 5, comma 5, 39 e 39-bis d.lgs. 286/1998 e dell'art. 5 d.P.R. 394/1999. Ha sostenuto di avere dimostrato la disponibilità di risorse economiche sufficienti attraverso documentazione bancaria, una garanzia familiare, documenti relativi alle proprietà e al lavoro del padre, una polizza assicurativa, il biglietto aereo e la prenotazione alberghiera; ha inoltre affermato di avere prodotto idonea certificazione della conoscenza dell'inglese e di non presentare rischio migratorio, avendo il proprio centro di interessi in Libano.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998, introdotto dal d.l. 145/2024 e vigente dal febbraio 2025, esclude espressamente l'applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 ai procedimenti relativi ai visti d'ingresso. Quanto al merito, il diniego è stato qualificato come provvedimento plurimotivato, fondato su ragioni autonome e concorrenti; pertanto, la legittimità anche di una sola ragione è sufficiente a sorreggere l'atto. Il Collegio ha ritenuto legittima e sufficiente la motivazione relativa alla carenza del requisito economico, senza necessità di esaminare quella concernente la conoscenza dell'inglese. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, lo straniero deve dimostrare lo scopo e le condizioni del soggiorno e la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese d'origine. L'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione del rischio migratorio. Nel caso concreto, il conto bancario era stato aperto pochi giorni prima della domanda, non presentava movimenti, riportava una somma minima e non risultava vincolato; la situazione economica familiare era stata documentata in modo insufficiente, mancando prove ufficiali del reddito del padre, della sua attività e delle proprietà familiari; la dichiarazione di garanzia resa da un presunto familiare residente negli Stati Uniti era una mera autodichiarazione, priva di prova ufficiale della parentela e dell'effettivo impegno finanziario, oltre che priva di attestazione di conformità all'originale. Tali elementi rendevano ragionevole la conclusione dell'Ambasciata circa l'insufficiente dimostrazione di risorse stabili per il mantenimento in Italia durante il corso triennale. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998
L’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso
La disposizione esclude l'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi nei procedimenti relativi ai visti d'ingresso.
Non si applica ai procedimenti relativi ai visti d'ingresso in forza dell'art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998.
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione economica del diniego.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
l’Italia [...] consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza
Il richiedente il visto deve fornire una documentazione attendibile sullo scopo e sulle condizioni del soggiorno e dimostrare la disponibilità effettiva di mezzi di sussistenza sufficienti per tutta la permanenza e per il rientro.
artt. 39 e 39-bis d.lgs. 286/1998
Sono richiamati dal ricorrente quale disciplina del visto e del soggiorno per motivi di studio, ma la decisione è fondata specificamente sul requisito economico previsto dall'art. 4, comma 3.
È richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del rilascio del visto e del soggiorno, senza una distinta interpretazione nella motivazione.
art. 22 Codice dell'amministrazione digitale
Il TAR rileva che la dichiarazione di garanzia era priva dell'attestazione di conformità all'originale prevista per la documentazione prodotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi ai visti d'ingresso non si applica l'art. 10-bis l. 241/1990, sicché l'Amministrazione non è tenuta a inviare il preavviso di rigetto prima di adottare il diniego.
- Quando un diniego di visto è fondato su più ragioni autonome e concorrenti, l'accertata legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento, rendendo non necessario l'esame delle ulteriori motivazioni.
- Ai fini del rilascio di un visto d'ingresso, la disponibilità dei mezzi di sussistenza deve essere dimostrata mediante documentazione attendibile e idonea a comprovare l'effettiva, stabile e concreta disponibilità delle risorse per l'intera durata del soggiorno e per il rientro nel Paese d'origine.
- Nella valutazione dei presupposti economici e del rischio migratorio connesso al rilascio di un visto d'ingresso, l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice nei limiti della manifesta irragionevolezza, dell'illogicità o del travisamento dei fatti.
- Un conto corrente aperto poco prima della domanda di visto, privo di movimentazioni e non vincolato, può essere ritenuto inidoneo a dimostrare l'effettiva disponibilità delle somme necessarie al soggiorno; analogamente, una mera autodichiarazione di garanzia priva di prova ufficiale della parentela e dell'effettivo impegno finanziario non costituisce, da sola, adeguata dimostrazione del sostegno economico.
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