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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31714/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società, divenuta S.I.T.I. s.r.l. a seguito di fusione, aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento e liquidazione ICI per l'anno 2011 relativo a un capannone e a sei aree fabbricabili. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con riduzione del valore delle aree edificabili. In appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione, perché la CTR aveva ritenuto che il valore venale dei suoli dovesse essere determinato facendo prevalere le stime tecniche e i valori deliberati dall'ente rispetto ai soli atti di compravendita prodotti dalla contribuente, nonché ritenendo non decisive le peculiarità dedotte in causa. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, per avere la CTR valutato l'edificabilità dei terreni in astratto e non in concreto; 2) omesso esame di fatti decisivi, consistenti negli elementi che avrebbero inciso sulla concreta edificabilità e sul valore dei suoli, come l'interclusione di alcuni lotti, la distanza dal centro urbano e la collocazione periferica; 3) violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 d.lgs. 546/1992, per difetto di adeguata motivazione sulla mancata considerazione di tali elementi concreti. Nel frattempo le parti hanno depositato nota congiunta attestando l'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi della legge n. 197/2022, con pagamento dovuto e assenza di ragioni ostative del Comune, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 186-205, l. 197/2022, richiamando il principio per cui la definizione si perfeziona con la domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato estinto il processo per cessata materia del contendere e ha posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate, secondo quanto indicato nella disciplina richiamata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando le parti documentano l'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria nei termini di legge, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • La definizione agevolata delle liti tributarie si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento integrale degli importi dovuti entro il termine previsto dalla disciplina applicabile.
  • In presenza di estinzione del processo per definizione della lite, resta ferma la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale richiamata, con onere a carico della parte che le ha anticipate.
  • Le censure di legittimità relative alla valutazione del valore dei terreni edificabili e alla motivazione della sentenza di merito restano assorbite se sopravviene una valida definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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