Cassazione Civile, Ordinanza n. 19916/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da sette avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori Irap, Ires e Iva, con sanzioni, per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010. La Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli della società contro le sentenze di primo grado sfavorevoli, aveva accolto gli appelli ritenendo che spettasse all'amministrazione dimostrare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge in capo al soggetto delegante e al delegato nonché l'esistenza della delega, prova che non era stata fornita. L'Agenzia delle Entrate ha proposto due ricorsi per cassazione: nel primo ha censurato, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697, 2699 e 2700 c.c. e dell'art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva annullato gli atti impositivi nonostante fosse pacifico che i due avvisi oggetto del ricorso fossero stati sottoscritti dal direttore provinciale; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 53 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la società non aveva mai contestato nei gradi di merito la qualità soggettiva del firmatario. Con un ulteriore ricorso, proposto avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione della decisione di appello, l'Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 395 e 398 c.p.c. e dell'art. 65, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il principio applicato dalla CTR riguardava la revocazione delle sentenze della Cassazione e non era estensibile alla revocazione delle sentenze di appello. Nel corso del giudizio la società ha depositato domande di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, corredate dalle quietanze di pagamento, senza che l'Agenzia notificasse diniego entro il termine previsto e senza che venisse richiesta la trattazione del giudizio nei termini di legge.
La decisione
La Corte ha preliminarmente riunito i due ricorsi per cassazione, in ragione della connessione tra la sentenza resa in appello e quella resa sulla revocazione della medesima decisione. Ha poi rilevato che, per entrambi i giudizi, la società aveva depositato tempestive domande di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con pagamento della prima rata e poi delle rate successive, che l'Agenzia non aveva respinto nei termini e rispetto alle quali non era stata chiesta la prosecuzione del giudizio. Ne ha tratto la declaratoria di estinzione del giudizio iscritto al n. 10502/2017 per intervenuta definizione agevolata e cessazione della materia del contendere, estendendo tale effetto anche al giudizio sulla revocazione. Quanto alle spese, ha posto quelle del giudizio n. 10502/2017 a carico della parte che le aveva anticipate, mentre ha compensato le spese del giudizio n. 28669/2019 per la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, poiché tale conseguenza è limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
la Corte ne fa applicazione analogica per disporre la riunione dei ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza di appello e contro la sentenza che decide la revocazione della stessa, quando siano contemporaneamente pendenti in sede di legittimità
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazioni processuali
artt. 115 c.p.c., 2697, 2699 e 2700 c.c.
invocati dall'Agenzia per contestare la decisione della CTR sulla prova della sottoscrizione e della qualità del firmatario degli avvisi di accertamento
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento
invocato per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia, assumendo che la contestazione sulla qualità del firmatario non fosse stata proposta
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al contenuto del ricorso introduttivo e dei motivi d'appello nel processo tributario
artt. 395, primo e quarto comma, c.p.c.
richiamati come norme sulla revocazione per censurare la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione
art. 398, secondo comma, c.p.c.
richiamato in tema di procedimento di revocazione
art. 65, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al giudizio di revocazione nel processo tributario
art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018
norma sulla definizione agevolata che, in presenza di domanda tempestiva, pagamento dovuto e mancato diniego, determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere
art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
individua il termine entro cui l'Agenzia poteva notificare il diniego della definizione agevolata
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
prevede l'estinzione del giudizio in mancanza di diniego e di istanza di trattazione nei termini, con disciplina delle spese
art. 6, comma 13, ult. periodo, d.l. n. 119 del 2018
richiamato per regolare le spese del giudizio estinto
richiamato per escludere l'applicazione del doppio contributo unificato nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- La riunione dei ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza di appello e avverso la sentenza resa sulla revocazione della medesima decisione è ammissibile in via analogica ai sensi dell'art. 335 c.p.c. quando i due giudizi siano contemporaneamente pendenti in sede di legittimità, perché tra le pronunce esiste un vincolo di connessione che può rendere determinante l'esito dell'una rispetto all'altra.
- La definizione agevolata del rapporto tributario, quando sia tempestivamente richiesta, sia accompagnata dal pagamento dovuto e non sia seguita da un diniego dell'amministrazione né da istanza di trattazione nel termine, determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere anche rispetto ai giudizi collegati sulla medesima pretesa fiscale.
- L'effetto normale del condono o della definizione agevolata è quello di eliminare la res litigiosa mediante il pagamento in misura predefinita, incidendo sul rapporto sostanziale sottostante e rendendo improseguibile la controversia.
- Le conseguenze economiche del giudizio estinto per definizione agevolata seguono la disciplina speciale prevista dalla norma di condono; il c.d. doppio contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame, non essendo suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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