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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19916/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da sette avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori Irap, Ires e Iva, con sanzioni, per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010. La Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli della società contro le sentenze di primo grado sfavorevoli, aveva accolto gli appelli ritenendo che spettasse all'amministrazione dimostrare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge in capo al soggetto delegante e al delegato nonché l'esistenza della delega, prova che non era stata fornita. L'Agenzia delle Entrate ha proposto due ricorsi per cassazione: nel primo ha censurato, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697, 2699 e 2700 c.c. e dell'art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva annullato gli atti impositivi nonostante fosse pacifico che i due avvisi oggetto del ricorso fossero stati sottoscritti dal direttore provinciale; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 53 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la società non aveva mai contestato nei gradi di merito la qualità soggettiva del firmatario. Con un ulteriore ricorso, proposto avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione della decisione di appello, l'Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 395 e 398 c.p.c. e dell'art. 65, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il principio applicato dalla CTR riguardava la revocazione delle sentenze della Cassazione e non era estensibile alla revocazione delle sentenze di appello. Nel corso del giudizio la società ha depositato domande di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, corredate dalle quietanze di pagamento, senza che l'Agenzia notificasse diniego entro il termine previsto e senza che venisse richiesta la trattazione del giudizio nei termini di legge.

La decisione

La Corte ha preliminarmente riunito i due ricorsi per cassazione, in ragione della connessione tra la sentenza resa in appello e quella resa sulla revocazione della medesima decisione. Ha poi rilevato che, per entrambi i giudizi, la società aveva depositato tempestive domande di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con pagamento della prima rata e poi delle rate successive, che l'Agenzia non aveva respinto nei termini e rispetto alle quali non era stata chiesta la prosecuzione del giudizio. Ne ha tratto la declaratoria di estinzione del giudizio iscritto al n. 10502/2017 per intervenuta definizione agevolata e cessazione della materia del contendere, estendendo tale effetto anche al giudizio sulla revocazione. Quanto alle spese, ha posto quelle del giudizio n. 10502/2017 a carico della parte che le aveva anticipate, mentre ha compensato le spese del giudizio n. 28669/2019 per la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, poiché tale conseguenza è limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La riunione dei ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza di appello e avverso la sentenza resa sulla revocazione della medesima decisione è ammissibile in via analogica ai sensi dell'art. 335 c.p.c. quando i due giudizi siano contemporaneamente pendenti in sede di legittimità, perché tra le pronunce esiste un vincolo di connessione che può rendere determinante l'esito dell'una rispetto all'altra.
  • La definizione agevolata del rapporto tributario, quando sia tempestivamente richiesta, sia accompagnata dal pagamento dovuto e non sia seguita da un diniego dell'amministrazione né da istanza di trattazione nel termine, determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere anche rispetto ai giudizi collegati sulla medesima pretesa fiscale.
  • L'effetto normale del condono o della definizione agevolata è quello di eliminare la res litigiosa mediante il pagamento in misura predefinita, incidendo sul rapporto sostanziale sottostante e rendendo improseguibile la controversia.
  • Le conseguenze economiche del giudizio estinto per definizione agevolata seguono la disciplina speciale prevista dalla norma di condono; il c.d. doppio contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame, non essendo suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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