Cassazione Civile, Ordinanza n. 16820/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda amministrativa presentata da una persona fisica per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992. La Corte d'appello di Roma, riformando il primo grado, aveva accolto la domanda e, applicando il differimento della decorrenza previsto dall’art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010, aveva fissato la decorrenza al 1° gennaio 2015, assumendo come riferimento la data di presentazione della domanda amministrativa del 4 dicembre 2013. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo che il differimento della decorrenza non poteva essere ancorato alla domanda amministrativa, poiché la CTU svolta nel merito aveva individuato nel giugno 2014 la data di maturazione del requisito sanitario utile alla prestazione. La resistente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che il termine breve per impugnare fosse decorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza d'appello era stata notificata al procuratore domiciliatario dell'INPS il 29 gennaio 2020 e che, applicando il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. e la sospensione emergenziale di complessivi 63 giorni prevista dalle norme del periodo COVID, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 3 giugno 2020. Poiché invece la notifica del ricorso è avvenuta il 15 luglio 2020, il gravame è stato dichiarato irrimediabilmente tardivo e quindi inammissibile. La Corte ha altresì condannato l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
richiamato come base normativa della pensione di vecchiaia anticipata domandata dalla parte resistente.
art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010
richiamato per il differimento della decorrenza della prestazione pensionistica.
indicato come fonte del termine breve di impugnazione applicabile dopo la notificazione della sentenza.
art. 83, d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020
richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale da COVID-19.
art. 36, d.l. n. 23/2020 conv. in l. n. 40/2020
richiamato per la prosecuzione della sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale da COVID-19.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato con riferimento alla decisione in camera di consiglio e al termine riservato per il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo, in caso di inammissibilità del ricorso, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata sia stata notificata, il termine breve per ricorrere per cassazione decorre da tale notificazione e la sua scadenza va calcolata tenendo conto delle eventuali sospensioni normative dei termini processuali.
- La tardiva notificazione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del gravame, senza esame del merito delle censure.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte provvede alla condanna alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- La decorrenza di una prestazione previdenziale può dipendere dalla disciplina speciale applicabile e dalla data rilevante individuata in fatto o in diritto, ma tale profilo resta assorbito se l'impugnazione è processualmente tardiva.
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