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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16820/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionata)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda amministrativa presentata da una persona fisica per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992. La Corte d'appello di Roma, riformando il primo grado, aveva accolto la domanda e, applicando il differimento della decorrenza previsto dall’art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010, aveva fissato la decorrenza al 1° gennaio 2015, assumendo come riferimento la data di presentazione della domanda amministrativa del 4 dicembre 2013. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo che il differimento della decorrenza non poteva essere ancorato alla domanda amministrativa, poiché la CTU svolta nel merito aveva individuato nel giugno 2014 la data di maturazione del requisito sanitario utile alla prestazione. La resistente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che il termine breve per impugnare fosse decorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza d'appello era stata notificata al procuratore domiciliatario dell'INPS il 29 gennaio 2020 e che, applicando il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. e la sospensione emergenziale di complessivi 63 giorni prevista dalle norme del periodo COVID, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 3 giugno 2020. Poiché invece la notifica del ricorso è avvenuta il 15 luglio 2020, il gravame è stato dichiarato irrimediabilmente tardivo e quindi inammissibile. La Corte ha altresì condannato l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata sia stata notificata, il termine breve per ricorrere per cassazione decorre da tale notificazione e la sua scadenza va calcolata tenendo conto delle eventuali sospensioni normative dei termini processuali.
  • La tardiva notificazione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del gravame, senza esame del merito delle censure.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte provvede alla condanna alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • La decorrenza di una prestazione previdenziale può dipendere dalla disciplina speciale applicabile e dalla data rilevante individuata in fatto o in diritto, ma tale profilo resta assorbito se l'impugnazione è processualmente tardiva.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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